Qualificazione smaltimento materiale inerte (terra e ghiaia) e assoggettamento IVA
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiCon decreto del Sindaco sono state assegnate nuove PO nella fattispecie per area Tecnica ed are Amministrativa entrambi a dipendenti ex cat. D, assunti per concorso a tempo indeterminato.
Si chiede se è possibile che le pesature siano sbilanciate, in quanto ad un dipendente dell'area tecnica vengono affidati ben 8 servizi, di importo pari ad € 5.000 lordi annui, mentre ad altro dipendente dell'area amministrativa vengono affidati 4 servizi con importo di € 7.747,00 lordi annui. E si chiede se esistono criteri oggettivi per la pesatura.
L’art. 16, c. 1, CCNL 16.11.2022 si limita a disporre che le posizioni di lavoro di elevata responsabilità con autonomia decisionale sono “previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative.”
Non esistono, cioè, criteri pre-determinati per definire come pesare le diverse posizioni a cui affidare gli incarichi di EQ.
Peraltro, ANCI aveva dato, per le posizioni organizzative (ma ancora valevoli per le elevate qualificazioni), alcune indicazioni su come fissare i parametri di valutazione:
“Al fine di orientare l’attività volta alla graduazione della retribuzione di posizione, si esemplificano i concetti legati ai criteri di valutazione sopra menzionati:
1) trasversalità (complessità relazionale): riguarda il complesso e l’intensità delle relazioni sia interne che esterne coinvolte dai procedimenti attinenti alle funzioni assegnate;
2) complessità operativa ed organizzativa: riguarda per un verso la composizione della struttura operativa di cui assume la responsabilità il titolare di P.O.: la composizione va valutata sotto l’aspetto della numerosità dei dipendenti assegnati e della qualificazione con riguardo alla presenza di profili appartenenti a categorie “D”, con conseguente complessità gestionale. Per altro verso viene considerata la complessità dei processi decisionali riferita sia ai passaggi procedimentali, che alle relative implicazioni in termini di prodotto finale (ad es. a livello di tempi da rispettare, di rilevanza dell’istruttoria, ecc.).
Sono valutati: il numero e la complessità tecnico/professionale dei processi/attività; il livello di specializzazione richiesto, ossia l’ambito delle funzioni specialistiche richieste; l’esigenza di coordinamento dei processi/attività;
3) attività soggette a rischio/contenzioso: per quanto riguarda l’aspetto del rischio occorre fare riferimento al Piano Anticorruzione adottato dall’Ente. Con riguardo al contenzioso viene valutata l’intensità e la rilevanza dell’incidenza del prodotto finale nei confronti del destinatario in relazione agli interessi coinvolti;
4) responsabilità finanziaria: è considerata la rilevanza dei budget complessivamente gestiti a livello di entrata e di spesa;”
Si tratta, evidentemente, di parametri adattabili alla singola realtà organizzativa, ma rappresentano una base di partenza utile per giudicare in che modo la metodologia scelta dal vostro ente valuti l’importanza dei diversi incarichi di EQ.
Infine, si ritiene in via generale che il numero di “servizi” assegnati ai responsabili non può di per sé rappresentare un parametro oggettivo, poiché ciascuno di essi ha un’importanza differente.
26 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6519, sintomo n. 6623
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Delibera del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2025
ANAC – 11 aprile 2025 (Regolamento sanzionatorio qualificazione stazioni appaltanti - Delibera 126.2025)
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