Dispersione di ceneri a seguito di cremazione di resti mortali precedentemente sepolti
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
QuesitiUn cittadino non residente vorrebbe disperdere le ceneri della madre in un giardino privato vicino ad un’attività di ristorazione e pesca sportiva.
Si chiede se il Comune debba rilasciare il nulla osta al comune di decesso della defunta, che autorizzerebbe la dispersione delle ceneri, se la normativa dispone delle distanze dalle attività entro le quali non è possibile effettuare la dispersione e in generale quali siano gli adempimenti in capo all’ente.
La dispersione delle ceneri è disciplinata dall’art. 3, comma 1, lettera c) della L. 130/2001 oltre che dall’art. 73 L.R. 4/2019 e dall’art. 13 del R.R. 4/2022.
Secondo il disposto normativo nazionale la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
Per il caso esposto la Regione Lombardia non ha previsto alcun nulla osta alla dispersione rilascio dal comune in cui avverrà tale pratica funeraria.
L’autorizzazione sarà rilasciata eventualmente previa verifica che il luogo di dispersione non ricada all’interno del centro abitato definito dal codice della strada e il proprietario del terreno dichiari il proprio consenso all’operazione che non deve avere fini di lucro o speculativi.
La documentazione necessaria alle verifiche sopra indicate sarà prodotta dagli aventi titolo alla dispersione.
Una volta ottenuta l’autorizzazione comunque l’avente titolo ad effettuarla si recherà presso il comune di dispersione chiedendo quali prescrizioni si rendono necessarie per tale operazione.
27 Ottobre 2023 Lorella Capezzali
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2988, sintomo n. 3020
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
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Risposta dell'Avv. Elena Conte
REGIONE CAMPANIA: Legge Regionale 09 ottobre 2006 n. 20
Legge Regionale 06 agosto 2009 n. 34
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