La regione Calabria non può vietare alle imprese funebri l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile
Corte Costituzionale – Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede quali sono le conseguenze derivanti dalla mancata pubblicazione degli ultimi due programmi triennali delle opere pubbliche sul sito del MIT.
La norma (D.Lgs. n. 50/2016) non prevede una sanzione diretta per effetto della mancata pubblicazione sul sito del MIT.
Va però rilevato, in materia di trasparenza, che l’art. 38, c. 2, L. n. 33/2013 dispone:
“2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.”
E il successivo art. 45 prevede:
“1. L'autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. (…)
4. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorita' nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'autorità nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti. L'autorità nazionale anticorruzione, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.”
L’applicazione di sanzioni, disciplinari ed eventualmente pecuniarie, è perciò limitata alla mancata pubblicazione di atti sul sito dell’Amministrazione trasparente.
27 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4847, sintomo n. 4892
Corte Costituzionale – Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 e comunicato stampa
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile - Delibera del 25 febbraio 2025, n. 10
ANAC – 16 maggio 2025 (delibera 7 maggio 2025, n. 192)
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: