Liquidazione di imposte ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
31 Ottobre 2023

L’Ente ha ricevuto in data 19/10/2023 una comunicazione art 36 bis dpr 600/1973 per il modello 770/2021 redditi 2020. Non è decaduto ai sensi dell'art 36 bis

Risposta

L’art. 36-ter, c. 1, D.P.R. n. 600/1973 dispone: 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.”

Nel caso dell’IRPEF, l’avviso bonario emesso per il mod. 770/2021 redditi 2020 doveva essere notificato all'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni per i redditi 2021 (maggio 2022).

Il MEF, tuttavia, ha sempre sostenuto che il termine indicato al comma 1 è un termine ordinatorio, non perentorio e, come tale, non soggetto a decadenza.

Nel 1997 la Corte di Cassazione contestò questa impostazione rilevando nella sent. n. 7088/1997 che: “Il silenzio della legge non rappresenta quindi un argomento sufficiente ad escludere che il termine stabilito dal primo comma dell'art. 36-bis sia stabilito a pena di decadenza. Tanto più che le attività accertative (e di conseguente rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti) sono dalla legge vincolate al rispetto di rigorosi termini di decadenza, la cui esistenza è da considerare pertanto connaturata al loro svolgimento, a tutela del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, oltre che degli interessi dei contribuenti. (…)

Il legislatore, perciò, scelse di intervenire direttamente con una norma interpretativa (art. 28, L. n. 449/1997):

1. Il primo comma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'articolo 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza.

Non sono mancate, anche in tempi recenti, pronunce della giustizia tributaria che hanno dubitato della legittimità dell’interpretazione effettuata con l’art. 28 sopra citato.

Peraltro, tale norma resta in vigore e se l’ente intendesse contestare l’avviso bonario, dovrebbe impugnarlo formalmente, con la consapevolezza però che l’Agenzia delle Entrate si appellerebbe alla tassatività degli atti impugnabili davanti alle CGT, escludendo da quel novero proprio gli avvisi bonari, ritenuti meri inviti ad adempiere.

30 ottobre 2023              Massimo Monteverdi

 

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