Criteri di determinazione del rimborso per le attivita' svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia sportiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport - Decreto 14 aprile 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiInnanzitutto, l’ente deve accertarsi che il tributo oggetto di ravvedimento operoso non fosse dovuto fin dall'origine.
Una volta accertato il diritto al rimborso per indebito oggettivo, sul tema del rimborso delle sanzioni, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto (ord. n. 11993/2023):
“La scelta del ravvedimento operoso in materia fiscale, di cui all’art. 13, d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472, è di carattere negoziale, costituendo una dichiarazione di volontà – rispetto alla quale risulta irrilevante che l’atto dovuto costituisse invece una mera dichiarazione di scienza – per cui essa non può che essere oggetto di annullamento per errore determinante.
Ai fini dell’istanza di rimborso delle somme così versate, risulta irrilevante la natura, formale o sostanziale, della violazione per la quale si presta il “ravvedimento” stesso, né la stessa può essere ancorata alla mancanza ab origine dei presupposti sanzionatori, risultando ciò palesemente contrastante con lo stesso sistema del ravvedimento in parola, che consiste in una libera scelta del contribuente con la quale – ricorrendo le condizioni di legge – si provvede a soddisfare la pretesa tributaria senza porla in discussione, beneficiando peraltro di un trattamento sanzionatorio ridotto, risultando quindi esclusivamente rilevante l’errore determinante ai sensi dell’art. 1428, cod. civ., in cui sia caduto il contribuente nel momento in cui ha operato il ravvedimento stesso”.
Pertanto, se il tributo non era dovuto fin dall’origine e dunque è dovuto il rimborso di quanto versato con ravvedimento operoso, "la ripetizione dell’indebito dovrà riguardare sia l’imposta versata e non dovuta, sia (…) l’ammontare della sanzione corrisposta per il pagamento tardivo” (v. nota IFEL 23 dicembre 2022 a proposito dei rimborsi IMU), ma non gli interessi.
Dunque, il calcolo degli interessi riguarderà il tributo e le sanzioni ma non anche gli interessi pagati con ravvedimento.
30 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
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Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport - Decreto 14 aprile 2025
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Conferenza Stato-città ed autonomie locali – 15 maggio 2025
Conferenza Stato-città ed autonomie locali – Report seduta 15 maggio 2025
Ministero dell’Interno - Circolare 14 maggio 2025, n. 44
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