Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL'Ente deve recuperare l'equivalente economico di 6 giorni di ferie ad un dipendente che le ha già godute, ma che non le matura. Tenuto conto della quantificazione economica, si chiede come deve essere trattata fiscalmente e dal punto di vista contributivo la trattenuta, e se si tratta di una voce di trattenuta da intendersi semplicemente come una sanzione oppure se occorre scalare imponibili contributivi e fiscali.
Il TAR Toscana (sent. n. 858/2017) ha ribadito che “se il datore di lavoro è debitore di cento, ma tale debito si riduce a cinquanta per effetto del c.d. cuneo fiscale, il lavoratore che abbia percepito erroneamente (ad esempio per una duplicazione di pagamenti) cinquanta, non è certo tenuto a restituire l’importo del suo credito lavorativo astratto, cioè cento.” e inoltre “ la ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente non può non avere ad oggetto le sole somme effettivamente “pagate” (come recita l’art. 2033 c.c.) a quest'ultimo e da lui effettivamente percepite in eccesso, vale a dire quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente” (Cons. di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1164).”
Gli stessi concetti risultavano ancora più chiari nella sent. Corte di Cassazione n. 18674/2014:
“(…) salvo il caso in cui il sostituito abbia provveduto direttamente a chiedere il rimborso dell'indebito fiscale, va escluso dal calcolo, di quanto il prestatore di lavoro deve restituire al datore di lavoro per importi retribuitivi indebitamente percepiti, la ritenuta d'imposta già versata all'amministrazione finanziaria, potendo il datore di lavoro, come sostituto d'imposta, chiedere il rimborso alla Amministrazione finanziaria dell'imposta non dovuta.
Relativamente ad indebiti contributi previdenziali, nella citata sentenza, questa Corte ha, altresì, precisato che l'unico soggetto legittimato a chiederne il rimborso, anche per la quota a carico del lavoratore, è il datore di lavoro con la conseguenza che pure di tali contributi non si deve tenere conto nel calcolo di quanto il lavoratore deve restituire a titolo di retribuzione corrispostagli indebitamente.”
Pertanto, il recupero (trattenuta) sarà effettuato solo per il valore del netto percepito dal dipendente.
30 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6540, sintomo n. 6644
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
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