Gestione Iva delle fatture relative al servizio asilo nido dato in gestone ad una cooperativa

Risposta del Dott. Alessandro Giordano

Quesiti
di Giordano Alessandro
03 Novembre 2023

Nel nostro Comune abbiamo il servizio asilo nido dato in gestone ad una cooperativa. Essendo un servizio esente l'iva sugli acquisti è indetraibile, vorrei chiarimenti su come gestire le fatture di acquisto se inserirle nel servizio IVA, o lasciarli in Split istituzionale visto la loro indetraibilità. Vorrei anche sapere se la fattura emessa dalla cooperativa è esente o no, visto che ci sono diverse interpretazioni che la ritengono tale.

Risposta

Le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili (prestazioni a carattere socio – assistenziale ed educativo) ivi comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali nonché tutte le altre prestazioni aventi natura accessoria sono esenti dall’imposta ai sensi dell'articolo 10, punto 21), del Dpr n. 633 del 1972. La disposizione richiamata ha natura oggettiva, rendendo pertanto applicabile l’esenzione a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le rende (cfr. Risoluzione ministero Finanze 551353 del 28/6/1990 e risoluzione Agenzia Entrate 39/E del 16 marzo 2004). Gli orientamenti dell’Amministrazione Finanziaria confermano l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni degli asili nido sia quando rese direttamente dal comune, sia nel caso in cui la gestione (globale) del servizio avvenga per mezzo di terzi, sebbene il comune conservi la titolarità dei rapporti con l’utenza finale: “Il trattamento di esenzione si applica indipendentemente dalle modalità di effettuazione delle predette prestazioni, ovvero sia allorquando le stesse siano rese direttamente al beneficiario del servizio sia se rese nell'ambito di un contratto con un committente terzo, conservando o meno quest'ultimo la titolarità del servizio” (Interpello n. 400/2021 agenzia delle entrate). Per tale motivo, si ritiene corretta l’emissione della fattura da parte della Cooperativa in esenzione di imposta ai sensi dell’art. 10, punto 21) del DPR 633/1972.

 

Con riguardo, invece, alla registrazione della fattura nella contabilità IVA dell’Ente, si ritiene che le attività di gestione di asili, colonie e case di riposo rientrino nel novero dei servizi considerati "commerciali". Difatti la Circ. n. 18 del 22 maggio 1976 sancisce che: “A norma degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica, anche se non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano soggetti passivi agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto limitatamente alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi, effettuate nell’esercizio di dette attività, a nulla influendo l’esistenza o meno di una distinta organizzazione contabile – amministrativa” considerando tra le attività rientranti nel campo di applicazione dell’IVA i “z) servizi resi nell’interesse di privati e dietro corrispettivo”. A tal riguardo, il D.M. del 31 dicembre 1983 nell’elencare i “Servizi Pubblici Locali a Domanda Individuale che non sono destinati alla collettività ma vengono utilizzati dai singoli cittadini dietro loro richiesta” propone, tra gi altri, anche il servizio di “asili nido”. Alla luce di quanto esposto, la fattura emessa dalla Cooperativa, così come le altre fatture attinenti al servizio, devono essere annotate nei registri IVA del servizio avente, per l’appunto, natura commerciale. l presupposti (soggettivo ed oggettivo) per cui tale prestazione ricade all’interno dei servizi c.d. commerciali e quindi rilevante ai fini IVA, non dipendono dalla indetraibilità o meno dell’imposta.

27 ottobre 2023             Alessandro Giordano

 

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