Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se, qualora in attesa di sentenza, in merito ad una causa in corso, l'ente risulta condannato al pagamento delle competenze dovute al CTU (in solido con la controparte) con provvedimento del giudice, tale provvedimento debba essere equiparato a sentenza e quindi riconosciuto il debito fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. a)?
La sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria (del. n. 77/2019) ha chiarito che il decreto di liquidazione per le prestazioni di un CTU rientra nella nozione sostanziale di “sentenze definitive” agli effetti dell’art. 194, c. 2, lett. a), D.Lgs. 267/2000.
La Corte ha argomentato come segue le sue conclusioni:
“Occorre premettere che l’art. 194 D. Lgs. 267/2000 prevede, come atto propedeutico all’inserimento del debito fuori bilancio nell’ambito della contabilità dell’ente locale, il riconoscimento della legittimità dello stesso da effettuarsi ai sensi dell’art. 193, comma 2, D. Lgs. 267/2000 (Corte dei conti, Sez. Autonomie, Delib. N. 21/SEZAUT/ 2018/QMIG).
Secondo la giurisprudenza (ex multis: Corte dei conti, sez. controllo EmiliaRomagna, Delib. 242/2013/PAR), la dicitura “sentenze esecutive” di cui all’art. 193, comma 2, lett. a) D. Lgs. 267/2000 va intesa in senso sostanziale, rientrandovi non solo il mezzo ordinario di giurisdizione (qual è la statuizione sul rito e sul merito ex art. 279, comma 2, c.p.c.) bensì ogni decisione che costituisca titolo esecutivo perchè suscettibile di esecuzione forzata.
Più specificamente, questa Sezione ha ribadito che costituisce dato acquisito quello “per cui, al di là del rilievo letterale, la riconoscibilità dei debiti derivanti da sentenze esecutive ammesse dall’art. 194, comma 1, lett. a), TUEL, è da intendersi riferita a tutti i provvedimenti giudiziari idonei a costituire un titolo esecutivo e ad instaurare un processo di esecuzione (…)” (Corte dei conti, sez. controllo Liguria, delib. 73/2018/PAR).
Infatti, per l’art. 474, comma 1, c.p.c. “l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”.
Sono titoli esecutivi, oltre alle sentenze, “i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva” (art. 474, comma 1, n. 1 c.p.c.).
Ciò posto, il decreto di liquidazione CDU rientra in quest’ultima specifica accezione perché sia l’art. 53 disp. att. c.p.c. stabilisce che “tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa”, sia perché il combinato disposto degli artt. 168 e 170 D. Lgs. 115/2002 rimarca tale esecutività.
Ne deriva che anche il decreto di liquidazione CDU, in quanto titolo esecutivo, quindi escutibile, è assimilabile ad una “sentenza esecutiva” ai fini dell’art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000.
Nondimeno, si tratta per l’Ente locale di esposizione debitoria la cui estinzione è necessaria perché ascritta a superiori interessi di giustizia, materia peraltro soggetta a copertura costituzionale (artt. 101 e ss. e 117, comma 2, lett. l, Cost.).
Più in generale, per quanto l’art. 194, comma 1, D. Lgs. 267/2000 sia espressione di ius singulare perciò insuscettibile di estensione analogica ex art. 14 Preleggi, esso può tuttavia essere oggetto di interpretazione estensiva, costituendo quest’ultima il risultato di un’operazione logica diretta ad individuare il reale significato e l’effettiva portata della norma ed estendere la regula iuris a casi che, ancorché espressamente previsti, siano dalla stessa implicitamente considerati (Cass. civ., sez. I, 26/8/2005 n. 17396)."
Pertanto, l’ente dovrà procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio anche per le competenze del CTU indicate nel decreto del tribunale.
30 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
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