Mancata sottoscrizione del curriculum: non sempre può essere causa di esclusione
Analisi della giurisprudenza amministrativa sul tema
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiL'attestazione o l'accertamento per l'acquisto o riconoscimento della cittadinanza italiana possono essere firmate dal funzionario incaricato o delegato dal Sindaco?
L’articolo 16 comma 1 del dPR 12 ottobre 1993, n. 572, stabilisce “L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda all'autorità competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti.”
Il successivo comma 2 dispone che “L'autorità competente, ai sensi del comma 1, è il sindaco del comune in cui la dichiarazione è stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli articoli 2, commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lettera c); 4, comma 2; 11; 13, comma 1, lettere c) e d); 14 e 17 della legge.”
Come si può vedere la normativa sopra richiamata distingue chiaramente la funzione dell’ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione e gestisce la pratica dall’autorità che attesta o accerta l’acquisto, il riacquisto o la perdita della cittadinanza italiana. L’autorità, secondo quanto previsto dall’articolo 16 comma 2 del dPR 12 ottobre 1993, n. 572, è il Sindaco, l’unico deputato alla sottoscrizione.
Questi atti potrebbero essere sottoscritti anche dal responsabile del servizio, dalla posizione organizzativa, dal dirigente oppure dall’ufficiale dello stato civile già delegato ma occorre un apposito incarico del Sindaco per poter sottoscrivere tali attestazioni e/o accertamenti.
Il procedimento di riconoscimento iure sanguinis è descritto nella Circolare K.28.1 del 8 aprile 1991 che si riferisce sempre al Sindaco perché all'epoca era solamente il Sindaco titolare della funzione, ma con il nuovo regolamento dello stato civile (dPR 3 novembre 2000, n. 396) la funzione è stata trasferita all'ufficiale dello stato civile.
Conseguentemente il provvedimento di riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis” può essere sottoscritto dall’ufficiale dello stato civile delegato per le pratiche di cittadinanza, senza nessuna formalità ulteriore del sindaco.
30 ottobre 2023 Andrea Dallatomasina
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