Rilascio dei certificati anagrafici agli ordini professionali

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
03 Novembre 2023

Si desidera sapere se il rilascio dei certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia) richiesti dagli ordini professionali è soggetto all'imposta di bollo, trattandosi di enti pubblici non economici e non rientranti nell'elenco delle Pubbliche Amministrazioni stilato dall'Istat annualmente.

Risposta

Con il termine ordine professionale si intende una istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge, avente il fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti.

Lo Stato affida ad essa il compito di tenere aggiornato l’albo e il codice deontologico, tutelando la professionalità della categoria. I soggetti che ne fanno parte devono essere iscritti in un apposito albo, detto albo professionale. In Italia gli ordini professionali sono effettivamente "Enti pubblici non economici", rientrando nella categoria degli enti pubblici a carattere associativo ma non nella categoria delle Pubbliche amministrazioni.

Gli ordini professionali sono persone giuridiche di diritto pubblico (in base ai singoli ordinamenti) e, agli effetti della problematica oggetto del presente studio, enti pubblici non economici. Come tali rientrano nel novero delle pubbliche amministrazioni atteso che, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, (...) le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, (...) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, (...)».

Alla luce di quanto sopra, è possibile delineare il seguente distinguo:

1)    se un ordine professionale formula richiesta di certificazione anagrafica ad un soggetto privato, questi ha il diritto-dovere di ricorrere agli strumenti della semplificazione amministrativa: «Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 (articolo 40 comma 01 periodo II del dPR 28 dicembre 2000, n. 445);

2)    se un ordine professionale formula richiesta di certificazione all’ufficiale d’anagrafe, questi provvede previo pagamento, da parte del richiedente, dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.

Sul punto, rispondendo ad un interpello del Comune di Forlì datato 1 ottobre 2010, l’Agenzia delle Entrate - Direzione regionale dell’Emilia-Romagna - ha precisato che «Le certificazioni anagrafiche richieste da Ordini Professionali scontano l’imposta di bollo ai sensi del combinato-disposto articoli 1, comma 1 e 4, comma 1 Tariffa, allegato A, parte prima, dPR n. 642 del 26 ottobre 1972» in quanto l’elencazione contemplata nell’articolo 16, Tabella, allegato B, dPR 26 ottobre 1972, n. 642, «non comprende gli enti pubblici non economici, è tassativa e non consente alcuna estensione in via analogica», atteso che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) della Legge 7 aprile 2003, n. 80 «è vietata l’applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono (...) le esenzioni e le agevolazioni».

Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 43 comma 1 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, «Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato».

Il comma 5 conclude «In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza».

In conclusione, gli ordini professionali, che sono enti pubblici, hanno diritto non ai certificati anagrafici (che, comunque, se richiesti, sarebbero in bollo), ma hanno diritto alle informazioni su dati anagrafici, a condizione che presentino richiesta motivata per esclusivo uso di pubblica utilità e, cioè, in pratica, dati anagrafici relativi a loro iscritti o, comunque, necessari per lo svolgimento della loro funzione istituzionale.

Naturalmente, le informazioni fornite ad una pubblica amministrazione, ad un ente pubblico o ad un gestore privato di pubblico servizio, non sono mai soggette a imposta di bollo.

31 Ottobre 2023            Andrea Dallatomasina

 

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