Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiPer agente PL che deve effettuare nella giornata di sabato un turno relativo ad un progetto (performance) con orario 00:00/04:00, si chiede se è necessario riconoscere il riposo compensativo e se anche in questo caso si devono rispettare le 11 ore consecutive di riposo prima di svolgere eventuale altro turno sempre nella giornata di sabato. La stessa domanda si pone per il turno, sempre 00:00/04:00, per la domenica (giorno di riposo settimanale).
L’art. 30, c. 3, lett. c), CCNL 16.11.2022 dispone:
“3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri: (…)
c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;”.
Dunque, sia per il sabato sia per la domenica, è necessario che tra la fine di un turno e l’inizio dell’altro (nell’ambito delle 24 ore) si garantisca la sosta di 11 ore.
Va però rilevato che, per come è posto il quesito, le quattro ore lavorate di sabato e di domenica sembrano essere escluse dall’organizzazione in turni.
Per quanto riguarda i riposi compensativi:
- per la giornata del sabato (lavorativa, poiché nella stessa giornata inizia un turno), le ore supplementari non fanno parte di un turno, ma sono prestazioni di lavoro straordinario compensate esclusivamente in base alla disciplina dell’art. 32, CCNL 16.11.2022. Il comma 7 dispone: “7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.”
Pertanto, il riposo compensativo è previsto se richiesto dal lavoratore, altrimenti le ore lavorate saranno compensate come da comma 5:
“5. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari: (…)
- al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);"
- per la giornata del riposo settimanale (domenica), si applica la disciplina prevista dall’art. 24, c. 1, CCNL 14.9.2000, con diritto del lavoratore al riposo compensativo per le ore lavorate.
30 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6546, sintomo n. 6650
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