Si deve presumere, innanzitutto, che l’ordine di servizio sia stato impartito dal Sindaco al responsabile del servizio interessato.
L’art. 71, c. 3, lett. h), CCNL 16.11.2022 dispone:
“3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: (…)
h) eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; (…)”.
Ora, in relazione alle ipoteche iscritte a tutela di crediti tributari (art. 77, D.P.R. n. 602/1973), esse possono essere ridotte nell’importo se il debito viene estinto parzialmente (se integralmente, l’ipoteca è annullata, ovviamente) e comunque devono essere cancellate se il debito scende sotto i 20.000 euro.
Con l’ipoteca, il creditore ottiene una garanzia reale sull’immobile attribuendogli il diritto a espropriare i beni vincolati e di essere soddisfatto sul prezzo di vendita in via preferenziale, ex art. 2808 c.c.
Nel quesito non si dice se la richiesta di revoca ha una base giuridica ulteriore al di là delle necessità di fare cassa da parte della società partecipata.
Se, come sembra, l’ordine di servizio implica che il responsabile dell’ufficio tributi debba cancellare d’ufficio l’ipoteca senza altre motivazioni, si consiglia il responsabile di rispondere per iscritto citando l’obbligo di mantenere in vita l’ipoteca salvo i casi di legge e considerando che annullandola l’ente perde il diritto di rivalersi non solo sul debitore ma anche sul soggetto terzo che dovesse acquistare l'immobile.
Se il Sindaco reitererà l’ordine di servizio, il dipendente dovrà eseguirlo, ma la rimostranza scritta lo mette al riparo da eventuali responsabilità.
L’esecuzione dell’ordine non violerebbe comunque la legge penale.
Quanto a un eventuale illecito amministrativo, si rileva che la revoca dell’ipoteca non implica l’irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti del soggetto che la mette in atto.
Resta un dubbio sulla potenziale emersione di un danno erariale derivante dalla cancellazione dell’ipoteca senza che ciò sia giustificato dalla riscossione, anche parziale, del tributo.
30 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QI n. 960, sintomo n. 1003