Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiIn un'abitazione risultano 6 persone conviventi appartenenti ad un'associazione religiosa ma ognuno di loro ha dichiarato di non avere vincoli affettivi con gli altri conviventi, pertanto risultano nuclei familiari distinti.
L'accertamento svolto dalla polizia locale ha confermato che vivono tutti nella stessa abitazione.
Si chiede se sia possibile istituire una convivenza d'ufficio.
L’Ufficiale d’anagrafe ha l’obbligo di curare la tenuta e la corretta gestione dell’anagrafe della popolazione (articolo 4 comma 1 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228) che si fonda sulla registrazione delle situazioni di fatto ovvero sulla “res facti”.
Il legislatore ha previsto che l’anagrafe registri le posizioni delle persone come singoli individui e come aggregazione di più soggetti, dando luogo alla famiglia (articolo 4 del dPR 30 maggio 1989, n. 223) o alla convivenza (articolo 5 del dPR 30 maggio 1989, n. 223).
Pertanto, l’istituzione di una convivenza è una conseguenza oggettiva, come ogni situazione rilevante ai fini anagrafici, di una coabitazione avente le finalità riportate nell'articolo 5 del dPR 30 maggio 1989, n. 223.
L’articolo 5 comma 1 prevede che “Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.”
Nelle “Avvertenze e note illustrative relative al regolamento anagrafico”, l’ISTAT precisa che “Per quanto concerne il concetto di convivenza anagrafica (art. 5), si fa osservare che per la individuazione di essa è stato messo in rilevo quale elemento distintivo il particolare motivo che ha determinato l’associazione delle persone che la compongono. La coabitazione in un appartamento non determinata da una delle relazioni di cui alla definizione della famiglia anagrafica, ma da motivazioni sociali e simili, non riconducibili al concetto di famiglia, può costituire convivenza”.
“Si potranno, quindi, avere convivenze anagrafiche di assistiti, di operai, di studenti, ecc. cioè “altri tipi di convivenze” aggiuntive alle tradizionali e note convivenze militari, religiose, assistenziali, ecc.”.
Dalla scansione della norma si evince la caratteristica essenziale che contraddistingue la convivenza anagrafica, ossia il particolare motivo che spinge l’individuo alla coabitazione in un determinato luogo fisico (religione, cura, assistenza, pena ecc.). Tipici esempi di convivenza sono le carceri, i conventi, gli istituti religiosi, le caserme, le comunità terapeutiche, le residenze socio sanitarie, le strutture destinate all’accoglienza dei richiedenti asilo o protezione internazionale.
Tuttavia, non è il luogo fisico (ad eccezione di alberghi, locande, pensioni e simili) che individua la convivenza anagrafica bensì il motivo che legittima questa particolare forma di coabitazione.
Ciò vuol dire che l’ufficiale di anagrafe potrà valutare la possibilità di istituire una convivenza anagrafica in qualsiasi luogo, anche in quelli ordinariamente non adibiti a questo scopo, ma che lo diventano in relazione ad un motivo specifico.
Anche la coabitazione in un appartamento, qualora non sia determinata da una delle relazioni specificate dall’articolo 4 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, riconducibili al concetto di famiglia anagrafica (matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi), potrà essere oggetto di convivenza anagrafica.
Nel successivo articolo 6, al comma 2 viene affermato che “Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa”.
Quindi ai fini delle dichiarazioni anagrafiche di cui all’articolo 13 comma 1 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, la convivenza dovrà avere un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa. La convivenza anagrafica infatti presuppone una struttura organizzativa al cui vertice si pone il responsabile. Il responsabile è colui che è preposto a capo della struttura e che è chiamato a dichiarare all'anagrafe la costituzione e la cessazione della stessa, lo spostamento di sede, l'entrata e uscita delle persone. Quindi, il soggetto preposto a capo della struttura, individuato come responsabile della convivenza, farà comunicazione all’ufficiale di Anagrafe dell’avvenuta costituzione della convivenza.
Il problema nella costituzione della convivenza anagrafica d’ufficio potrebbe essere proprio questo, la corretta individuazione del responsabile della convivenza.
Pertanto suggerisco di inviare al responsabile dell’associazione religiosa idonea comunicazione d’avvio del procedimento finalizzata alla costituzione di una convivenza anagrafica per motivi religiosi. Si ricorderà l’obbligo previsto dalla normativa circa la costituzione della convivenza e la richiesta di individuare la persona che dirigerà la convivenza.
Individuato il responsabile si potrà procedere alla costituzione della convivenza anagrafica.
2 Novembre 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3000, sintomo n. 3032
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: