Rientro da periodo di prova non concluso e decorrenza progressioni nell’Area

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
06 Novembre 2023

Un dipendente assunto da più di un anno nell'area Istruttori ex cat. C Enti locali, a seguito di concorso si trasferisce presso altro Ente locale ma con inquadramento nell'area di Elevata qualificazione ex cat. D. Successivamente, prima dello scadere del periodo di prova di 6 mesi nell’ambito del nuovo rapporto di lavoro, usufruendo della possibilità prevista dall’art. 25 co. 10 CCNL Enti locali del 16.11.2022, decide di rientrare nel precedente Ente locale e nella precedente mansione (area Istruttori ex cat. C). Si chiede, in un caso come questo, come avviene il computo del periodo utile complessivo necessario per poter beneficiare di future progressioni orizzontali.

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Risposta

L’art.  25, c. 10, CCNL 16.11.2022 dispone:

10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza.”

Il dipendente si è dimesso dal primo ente e dunque il rapporto di lavoro si è risolto all’atto delle dimissioni (atto unilaterale ricettizio che non necessita di accettazione).

Fermo restando il diritto a rientrare su richiesta nell’Area di provenienza, per l’esercizio del quale sarà necessario stipulare un nuovo contratto individuale di lavoro, si applica in ogni caso l’art. 14, c. 2, lett. a), CCNL 16.11.2022: “possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate.”.

Se il lavoratore di cui si tratta ha beneficiato di una progressione orizzontale con decorrenza 1.1.2021, si è dimesso il 1° giugno 2023 ed è rientrato in servizio il 1° settembre 2023, potrà comunque partecipare a una progressione nell’area con decorrenza 1.1.2024.

2 novembre 2023           Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6555, sintomo n. 6657

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