Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi

Risposta del Dott. Alessandro Giordano

Quesiti
di Giordano Alessandro
06 Novembre 2023

Questo ente ha dato in concessione la gestione della pista di atletica, impianto senza rilevanza economica. Nella concessione l'associazione si fa carico delle spese di manutenzione ordinaria dell'impianto (taglio erba), mentre l'ente paga direttamente le utenze di energia sino alla somma di euro 4.500. Si chiede se tale fattispecie può considerarsi un’operazione di "permuta" e come tale assoggettata ad iva. in questo caso come deve essere gestita la fatturazione?

 

Risposta

L'articolo 11, comma 1, del DPR 633/1972 prevede che “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate”. A riguardo l’amministrazione finanziaria, con risposta ad interpello n. 552 del 20 novembre 2020, ha chiarito che “Ciò che connota un'operazione avente le caratteristiche di una permuta consiste nella natura della controprestazione, rappresentata non dalla corresponsione di un "prezzo" in denaro, bensì dalla cessione di un bene o di una prestazione a fronte di una cessione di un bene e/o di una prestazione di servizio della controparte”.

Nel caso in esame, si ritiene che le prestazioni poste in essere dai due soggetti (Ente e Associazione) non lasci presupporre l’esistenza di un elemento permutativo, il cui elemento distintivo è la riduzione del valore della prestazione a fronte di una controprestazione che ne riduca, appunto, il valore economico.

Altresì, nel caso rappresentato dall’amministrazione finanziario con risposta n. 552 del 20 novembre 2020, assume rilevanza anche il contratto o la convenzione sottoscritta tra le parti che deve fare riferimento alla operazione di permuta così disciplinata dall’art. 1552 del codice civile, indicando che le reciproche prestazioni delle parti contraenti costituiscano l'una il corrispettivo dell'altra.

2 novembre 2023          Alessandro Giordano

 

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