Compensazione fattura di acquisto con una posizione tributaria TARI
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta del Dott. Alessandro Giordano
QuesitiQuesto ente ha proceduto al pagamento anticipato di € 92,00 nei confronti di ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile dei diritti UAS conseguenti al corso quali pilota di droni effettuato da alcuni dipendenti di questo ente.
L'Enac, previa comunicazione ufficiale da parte dello SDI, gestito dall'Agenzia delle Entrate, ha comunicato a tutti gli enti che non é soggetta a fatturazione elettronica e pertanto, a fonte di servizi resi, procederà ad emettere fattura cartacea postuma al ricevimento delle somme –
Precisa inoltre che le fatture emesse da ENAC potranno essere recepite con le stesse modalità previste dalla norma per le fatture provenienti dall'estero.
Si chiede se il comportamento dell'ente è stato corretto e quali siano gli eventuali successivi adempimenti fiscali in merito.
A riguardo, il DPR 633/1972, art. 4 e 5, delinea il presupposto soggettivo ai fini della rilevanza dell’imposta sul valore aggiunto in capo al soggetto che compie l'operazione, come i piccoli imprenditori, le società commerciali, i professionisti, etc. I privati e i non titolari di partita IVA non sono soggetti d'imposta. Il Ministero dell’Economia e Finanza in risposta ad una interrogazione parlamentare n.5-05002 del 12/03/2015, ha chiarito che non sono soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica gli enti no profit, non titolari di partita IVA, che forniscono prestazioni alla PA: “Ciò posto, l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. costituisce solo una diversa modalità di emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l’emissione della stessa, di cui agli articoli 1 e 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972”. Si ricorda, infatti, che l’emissione della fattura in formato elettronico non comporta alcun cambiamento in relazione alle regole riguardanti le operazioni per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura. In linea generale, infatti, affinché sussista l'obbligo di emissione della fattura è richiesto che l'operazione sia rilevante ai fini Iva, ossia sussistano tutti i presupposti per l'applicazione della stessa (oggettivo, soggettivo e territoriale). Pertanto, i soggetti che prima del 6 giugno 2014, non erano tenuti ad emettere fattura verso la P.A. perché non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono obbligati ad emettere fattura elettronica. Questi soggetti potranno continuare a certificare le somme percepite emettendo note di debito in forma cartacea, senza l’obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica.
Tale modus operandi è confermato dalla stessa Amministrazione Finanziaria che a riguardo ha comunicato: “se non dispone di partita IVA non può emettere fattura in quanto la PIVA del cedente/prestatore è un elemento normativamente obbligatorio in fattura (DPR 633/72)” […] “Pertanto si presume che la documentazione che, prima dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, inviava alla PA non sia documentazione assimilabile a 'fattura'; tale tipo di documentazione può continuare ad essere emessa in formato cartaceo”. Si ritiene, pertanto, corretto il comportamento dell’Ente.
Con riguardo, invece, agli adempimenti fiscali a carico dell’Ente il documento contabile cartaceo emesso dall’ENAC conterrà la seguente dicitura: “Prestazioni fuori campo applicazione I.V.A. per mancanza presupposto soggettivo”, ma non comporta l’obbligo di operare alla stregua delle fatture emesse da fornitori esteri (reverse charge) in quanto è rispettato il presupposto della territorialità (prestazione resa da ENAC nel territorio dello Stato Italiano). Conseguentemente, se la prestazione resa da ENAC rientra nell’alveo dell’attività commerciale (per il comune) va annotata nei registri IVA come operazione non soggetta ai fini IVA; diversamente, se trattasi di prestazione attinente l’attività istituzionale del comune, va annotata in contabilità finanziaria senza alcun obbligo fiscale a carico dell’Ente.
3 novembre 2023 Alessandro Giordano
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4856, sintomo n. 4901
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
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Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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