Concessioni demaniali marittime: incostituzionali le disposizioni di una legge regionale della Toscana che incidono direttamente sull’assetto concorrenziale del mercato balneare
Corte costituzionale – Sentenza n. 89 del 1° luglio 2025
Risposta del dott. Mauro Tenca
QuesitiIn base alla legge regionale (del 1984) il comune deve attuare anche nelle scuole materne private una serie di interventi compreso il servizio mensa. A tal fine deve stipulare con le stesse una convenzione con l'ente gestore. L'ente gestore (e proprietario) della nostra scuola materna paritaria è un istituto di religiose iscritto al registro imprese come scuola e con P. IVA). E' corretto il riconoscimento del contributo comunale per il servizio mensa direttamente all'istituto?
Vista la legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 si ritiene appropriato il riconoscimento del contributo comunale di cui trattasi purché l’erogazione dello stesso sia regolata da apposita convenzione con la scuola materna privata e che la scuola sia riconosciuta come paritaria in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla legge n. 62/2000.
La normativa regionale, infatti, dispone che per garantire nelle scuole materne private l'attuazione dei servizi scolastici, tra cui anche il servizio di refezione, nonché la parità di trattamento a tutti gli utenti, i Comuni, devono stipulare con le scuole o con gli enti gestori, che ne facciano richiesta, apposite convenzioni.
Gli enti gestori presentano al Comune un rendiconto relativo all'utilizzazione dei contributi e delle rette percepite al termine di ogni anno.
Occorre anzitutto che la scuola richieda di convenzionarsi (il diritto da parte delle scuole private di beneficiare delle provvidenze previste dalla normativa si aziona infatti con un’esplicita richiesta di convenzionarsi con l’ente pubblico).
Va quindi verificata la legittimità della richiesta (nello specifico occorre verificare che la scuola, pur essendo gestita da religiose, sia in possesso dei requisiti di cui alla legge 62/2000 e sia stata riconosciuta come paritaria con provvedimento del Ministero competente)
All’interno del testo della convenzione dovranno definirsi i criteri per l’erogazione del contributo (a titolo esemplificativo si può prevedere una quota fissa generale per il servizio mensa, un contributo fisso per ciascun alunno iscritto, un contributo finalizzato all’insegnante di sostegno per ciascun alunno disabile ect).
La stipula della convenzione è di competenza dell’organo esecutivo dell’ente locale.
6 novembre 2023 Mauro Tenca
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1590, sintomo n. 1670
Corte costituzionale – Sentenza n. 89 del 1° luglio 2025
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 25 giugno 2025
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Decreto 18 giugno 2025
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