Vista la legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 si ritiene appropriato il riconoscimento del contributo comunale di cui trattasi purché l’erogazione dello stesso sia regolata da apposita convenzione con la scuola materna privata e che la scuola sia riconosciuta come paritaria in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla legge n. 62/2000.
La normativa regionale, infatti, dispone che per garantire nelle scuole materne private l'attuazione dei servizi scolastici, tra cui anche il servizio di refezione, nonché la parità di trattamento a tutti gli utenti, i Comuni, devono stipulare con le scuole o con gli enti gestori, che ne facciano richiesta, apposite convenzioni.
Gli enti gestori presentano al Comune un rendiconto relativo all'utilizzazione dei contributi e delle rette percepite al termine di ogni anno.
Occorre anzitutto che la scuola richieda di convenzionarsi (il diritto da parte delle scuole private di beneficiare delle provvidenze previste dalla normativa si aziona infatti con un’esplicita richiesta di convenzionarsi con l’ente pubblico).
Va quindi verificata la legittimità della richiesta (nello specifico occorre verificare che la scuola, pur essendo gestita da religiose, sia in possesso dei requisiti di cui alla legge 62/2000 e sia stata riconosciuta come paritaria con provvedimento del Ministero competente)
All’interno del testo della convenzione dovranno definirsi i criteri per l’erogazione del contributo (a titolo esemplificativo si può prevedere una quota fissa generale per il servizio mensa, un contributo fisso per ciascun alunno iscritto, un contributo finalizzato all’insegnante di sostegno per ciascun alunno disabile ect).
La stipula della convenzione è di competenza dell’organo esecutivo dell’ente locale.
6 novembre 2023 Mauro Tenca
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