Procedimento disciplinare nella PA: servono segnalazioni concrete
Corte di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 13620 - 21 maggio 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiDisciplina dell'equo compenso in ambito del nuovo codice 36/2023, L. 49/2023 e delibera ANAC 20 luglio 2023 n. 343.
Con la presente chiedo in ambito degli affidamenti sottosoglia di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) e della disciplina dell'equo compenso, se l'affidamento diretto dei S.I.A. debba essere eseguito a costo fisso o può essere trattato direttamente mediante una scontistica sull'intero importo dell'incarico o ancora se attribuire la scontistica solo sulla voce spese forfettarie.
La Legge 21 aprile 2023 n.49, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2023 n.104, ha la finalità di assicurare a tutti i professionisti un compenso commisurato al valore della prestazione e rafforzarne la tutela nel rapporto contrattuale anche con le Pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici.
I bandi e i disciplinari di gara e i criteri di aggiudicazione, devono rispettare la normativa suddetta prevede che siano nulle:
1. le pattuizioni di compensi inferiori a quelli stabiliti dai parametri di liquidazione dei compensi previsti con decreto ministeriale;
2. le clausole di convenzioni che non prevedano un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto anche dei costi sostenuti dal professionista;
3. le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione, che impongano anticipazione di spese o che attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto o del servizio reso;
4. le clausole o pattuizioni (anche in documenti distinti dalla convenzione) che riservino al committente la facoltà di modifica unilaterale del contratto; di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; di richiedere prestazioni aggiuntive gratuite;
5. l’anticipazione delle spese al professionista o la rinuncia al rimborso;
6. la previsione di termini di pagamento sopra i sessanta giorni dalla fattura;
7. la previsione in caso di nuovo accordo sostitutivo di applicazione dell’eventuale compenso inferiore pattuito anche agli incarichi perdenti, non ancora definiti o fatturati;
8. la clausola che obblighi il professionista a corrispondere al cliente o a terzi, compensi, corrispettivi o rimborsi per l’utilizzo di software, banche dati, gestionali, servizi di assistenza tecnica, di formazione.
Pertanto, si ritiene che anche l’eventuale scontistica sui rimborsi possa incorrere nella violazione delle disposizioni suddette e del principio sulla base del quale sono state emanate.
Pertanto, si suggerisce di utilizzare nella individuazione dei contraenti criteri non solo di natura economica, basati sul prezzo e sulle spese che non possono derogare alle suddette disposizioni ed ai minimi contrattuali possibili, ma anche di natura qualitativa così come desumibili dall’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, riservando agli affidamenti diretti ed alle procedure negoziate sotto soglia, ossia a procedure semplificate e dai tempi ristretti, nel rispetto dei principi di pubblicità, proporzionalità e rotazione sulla base di elenchi formati dalla stazione appaltante, la scelta del professionista basata sul solo criterio economico dell'offerta.
3 novembre 2023 Eugenio De Carlo
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