Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Manuel Casoni
QuesitiUna dipendente a tempo indeterminato, in alcuni giorni della settimana, svolge il proprio lavoro in parte in presenza e in parte in lavoro agile, fruendo anche di due ore giornaliere di permesso mattutino per allattamento del suo bambino. La stessa chiede l’attribuzione del buono pasto per le giornate in cui svolge il proprio lavoro in presenza la mattina e in modalità agile il pomeriggio.
Il regolamento dell’ente prevede la possibilità di svolgere il lavoro nella stessa giornata in parte in presenza e in parte in modalità agile.
Tuttavia, per quanto riguarda il buono pasto, il regolamento prevede genericamente il divieto di fruirne nelle giornate svolte in modalità agile, senza ulteriori specifiche.
Si chiede se la richiesta della dipendente di attribuzione del buono pasto sia comunque legittima, oppure se la modalità mista di svolgimento del lavoro (presenza-agile) esclude questa possibilità a priori.
In relazione alla richiesta, è opportuno partire dalla normativa contenuta nei primi due commi dell’art. 35 CCNL 16.11.2022, che disciplina in via generale il servizio mensa e buono pasto:
“1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
2. Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti; è, in ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio”.
Il buono pasto è uno strumento alternativo al servizio mensa aziendale, ed è riconoscibile a discrezione dell’Ente, in base alle proprie esigenze organizzative ed alle risorse disponibili, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
A tal proposito l’Aran nel parere CFL228, fornito lo scorso settembre, chiarisce che spetta all’Ente definire con proprio regolamento le regole e condizioni per la fruizione del buono pasto, e nello specifico:
“Quali regole detta il CCNL in ordine al monte ore giornaliero da lavorare per la maturazione del buono pasto?
La nuova disciplina contrattuale introdotta dall’art. 35, comma 2 del CCNL del 16 novembre 2022, come noto, rispetto alla previgente disciplina contenuta negli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, ha previsto la possibilità di riconoscere il buono pasto (o di usufruire della mensa), oltre che per la prestazione lavorativa svolta al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, anche per attività lavorativa prestata al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, purché sia effettuata una pausa non inferiore ai trenta minuti.
Come in passato, il CCNL si è limitato semplicemente ad individuare i presupposti di carattere generale richiesti per il riconoscimento del buono pasto rinviando all’autonomo potere decisionale, spettante ai singoli enti del comparto, la disciplina di dettaglio degli aspetti applicativi dell’istituto contrattuale, previo confronto con le organizzazioni sindacali ex art. 5, comma 3, lett. m) del CCNL 16.11.2022. Sono gli enti, quindi, che devono definire con il proprio regolamento le regole e le condizioni di dettaglio per la fruizione del buono pasto, ivi compresa l'entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane, pomeridiane e serali o serali e notturne a tal fine richieste al personale”.
L’Ente ha disciplinato con proprio regolamento lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche in riferimento alla casistica di prestazione svolta nella stessa giornata in presenza ed in parte in modalità agile. Ma sempre con proprio regolamento l’Ente ha previsto il divieto di fruire dei buoni pasto nelle giornate svolte in smart working.
Si veda anche il parere del Dipartimento Funzione pubblica prot. n. 55945/2020, nel quale, in risposta a un ente che chiede se sia legittimo erogare buoni pasto a dipendenti in modalità lavoro agile, si afferma quanto segue:
“(…) si ritiene di confermare l’orientamento già espresso in precedenza, considerando coerente all’attuale dettato normativo che ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale del lavoro, assuma le decisioni più opportune in relazione all’attivazione o meno dei buoni pasti sostitutivi, alle modalità di erogazione degli stessi, nonché all’attivazione di adeguate misure volte a garantire la verifica di tutte le condizioni e dei presupposti che ne legittimano l’attribuzione ai lavoratori.”
Alla luce di quanto sopra, ad avviso dello scrivente il buono pasto non spetta al dipendente che lavora in modalità agile, e comunque non spetta in automatico, anche nella fattispecie di alternanza nella medesima giornata di prestazione lavorativa in presenza e in smart working.
6 novembre 2023 Manuel Casoni
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6565, sintomo n. 6669
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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