Straordinario elettorale e funzioni di segretario ai seggi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiPer il corso-concorso di segretari che durerà 8 mesi (6 mesi corso - 2 mesi di tirocinio), il dipendente:
1. può richiedere un’aspettativa per 8 mesi? È un suo diritto? L'amministrazione può rifiutare?
2. qualora richiedesse un’aspettativa frazionata per una settimana al mese per i 6 mesi sarebbe possibile? Per il tirocinio come si potrebbe conciliare?
3. quali istituti sarebbero utili al dipendente per conciliare lavoro e corso concorso di cui in oggetto?
L’art. 39, c. 1, CCNL 21 maggio 2018 dispone:
“1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.”
Pertanto:
1. Il dipendente può chiedere di usufruire dell'aspettativa per 8 mesi. Non è un suo diritto, ma l’amministrazione deve motivare l'eventuale rifiuto sulla base di specifiche esigenze organizzative oppure di servizio che rimarrebbero pregiudicate in caso di concessione.
Su questo aspetto, l'ARAN ha specificato:
“La fruizione dell'aspettativa, quindi, può essere legittimamente rifiutata quando l'assenza del lavoratore non sia compatibile con le esigenze organizzative o di servizio dell’ufficio di appartenenza dello stesso, sulla base dell'autonoma valutazione fatta dal datore di lavoro pubblico di tutti gli interessi concretamente coinvolti nel caso specifico.
Proprio in considerazione della prioritaria esigenza di tutelare l’interesse organizzativo dell’ente, a questo, la disciplina contrattuale attribuisce, comunque, ampi margini di discrezionalità nella concessione dell'aspettativa, con riferimento sia al riconoscimento della stessa che alla sua durata e decorrenza temporale.
Pertanto, in presenza di una richiesta di aspettativa, l’ente può anche:
- concederla per un periodo minore rispetto a quello indicato dal lavoratore, sempre che tale ridotta durata sia comunque idonea a soddisfare l’interesse di quest'ultimo; il lavoratore ove ritenga che le soluzioni alternative proposte non soddisfino le proprie esigenze potrà sempre decidere per la non fruizione;
- differire nel tempo l'accoglimento, sempre che tale differimento sia comunque utile per il dipendente;
- disporre anche la revoca dell'aspettativa già concessa, qualora sussistano motivate esigenze di servizio.”
2. Nella richiesta di aspettativa, il lavoratore illustrerà le modalità di utilizzo, anche frazionato, come previsto dall’art. 39, c. 2. Sulla discrezionalità dell’amministrazione nell’accogliere tale modalità di utilizzo si è già detto al punto precedente.
Per i due mesi di tirocinio successivi al semestre di corso, spetta al lavoratore, nel caso di utilizzo frazionato, conciliare l’attività lavorativa con la presenza presso l’ente locale come tirocinante.
Non è escluso, dunque, che il dipendente chieda di rivedere l’utilizzo dell’aspettativa nei due mesi di tirocinio (potrebbe ad esempio darsi che nella domanda il dipendente chieda per il periodo del corso un utilizzo frazionato e per il periodo del tirocinio un utilizzo continuativo).
3. Per un'assenza della durata richiesta (sei mesi più due), l’aspettativa non retribuita per motivi personali è l’unico istituto attivabile previsto dal contratto collettivo, non risultando certamente idonei né i permessi né il congedo ordinario.
6 novembre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6567, sintomo n. 6671
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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