Pubblicazioni di matrimonio presso il Consolato italiano per sposo AIRE
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Un contratto di associazione in partecipazione ( cosi’ come previsto dagli art.2549 del CODICE CIVILE e come modificati dall’art.53 DEL d.lgs. 81/2015) relativo ad una autorizzazione di commercio Ambulante tipologia B (ITINERANTE) necessita di registrazione così come indicato nella risoluzione dell’agenzia delle entrate n.62/E del 16/05/2005 , oppure esistono altre risoluzioni che ne escludono la registrazione? Inoltre l’Agente di Polizia Municipale in servizio sul mercato nel caso venga presentato un contratto di associazione in partecipazione di un ambulante in spunta deve verificare se il contratto è registrato oppure può lasciare piazzare l’ambulante non essendo tenuto a verificarne la registrazione ?
Si chiarisce subito che la registrazione di un contratto è un adempimento di natura fiscale che non spetta ai comuni verificare, anche perchè l’obbligo potrebbe essere successivo rispetto alla presentazione allo S.U.A.P. Trattasi di una verifica tributaria che non rientra tra le funzioni del personale comunale di vigilanza (che, al massimo, ha su di sé funzioni di polizia tributaria locale) il quale, soprattutto in forza del principio costituzionale di leale collaborazione tra Enti di natura diversa, è tenuto alla segnalazione agli organi competenti.
Diversamente, ove vi sia un obbligo formale e convenzionale tra l’Agenzia delle entrate e codesto Comune per il recupero ed il contrasto all’evasione ed elusione tributaria, l’obbligo di segnalazione (anche qualificata) sarebbe ancora più forte e specifico e veicolato dal contenuto degli atti pattizi.
Ciò premesso, si ricorda anche che il c.d. “job's act” ha modificato la disciplina in materia; paventando il rischio di falsi rapporti di rapporti in partecipazione che celassero, in realtà lavori subordinati, il legislatore (L. n° 92/2012, D.L. n° 76/2013 convertito in L. n° 99/2013) ha fissato determinati requisiti che l’associazione in partecipazione debba possedere in caso di apporto di lavoro (solo lavoro o lavoro e capitale).
Per completezza di trattazione del quesito, si comunica che la circolare del 10/06/1986 n. 37 del Ministero delle finanze, Ufficio tasse e imposte indirette sugli affari, ha affermato che il contratto di associazione in partecipazione, ai sensi dell'art. 2,. n.2 della tariffa parte I, allegata al D.P.R. n° 131/1986, va assoggettato a registrazione in termine fisso, anche se formato mediante corrispondenza; quando, ad esempio, sia previsto l'apporto unicamente di lavoro, il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ex art. 10 della tariffa parte II allegata al D.P.R. n° 131/1986.
Dott. Pietro Cucumile 13/02/2018
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
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