Ricevimento delle DAT

Quesiti
di Rizzo Alessandro
16 Febbraio 2018

 In riferimento alla legge di cui all'oggetto, nello specifico al p.to1) della stessa (ricevimento delle DAT) siamo a chiedere un chiarimento. Ad oggi il nostro ente non ha ancora attivato il servizio di raccolta DAT mentre un Comune limitrofo di maggiori dimensioni lo ha attivato in collaborazione con uno studio di avvocati. Chiediamo se è possibile indirizzare gli eventuali nostri utenti residenti c/o il Comune vicino in quanto facciamo parte dello stesso Foro ed inoltre i cittadini riceverebbero per contro un idoneo servizio di consulenza.

Risposta

L'art. 4, comma 6, della L. n. 219/2017, dispone che “Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. (...)”.

In merito alle competenze ed agli adempimenti dei comuni in materia di DAT, il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 1/2018 dell'8 febbraio 2018, con la quale ha chiarito che:

  1. l'ufficio dello stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L'ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti;
  2. l'ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo alla identità ed alla residenza del consegnante nel comune – e a riceverla;
  3. all'atto della consegna l'ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta, con l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell'ufficio, tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT eventualmente presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l'originale;
  4. la legge non disciplina l'istituzione di un nuovo registro dello stato civile rispetto a quelli contemplati nel vigente art. 14, primo comma, nn. 1-4 bis, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, di talché l'ufficio, ricevuta la Dat, deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003.

Tale circolare, precisa inoltre che, considerato che il legislatore ha stabilito la competenza dell'ufficiale dello stato civile secondo il criterio di residenza del disponente, va segnalata l'importanza di assicurare il costante raccordo organizzativo con il corrispettivo ufficio d'anagrafe, soprattutto per la corretta trattazione delle fattispecie riguardanti quei disponenti che, migranti da altri Comuni, consegnino al nuovo Comune di residenza nuove DAT, modificative di precedenti, o revoche delle stesse.

Il Ministero precisa infine che, quanto alle indicazioni in merito alle modalità di trasmissione delle DAT alle “strutture sanitarie”, le stesse richiedono la preventiva emanazione di un decreto del Ministero della Salute.

Alla luce della normativa e della circolare ministeriale sopra illustrate, ne deriva che non è possibile indirizzare i propri residenti presso altro Comune per consegnare la DAT, considerato che la competenza a ricevere tale dichiarazione è esclusivamente dell'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del disponente.

 

Dott. Alessandro Rizzo 15/02/2018

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