Richiesta autorizzazione apertura esercizio per vendita quotidiani avanzata all’ufficio SUAP

Risposta di Ambrogio Fichera

Quesiti
di Fichera Ambrogio
10 Novembre 2023

È stata avanzata all'ufficio SUAP dell'Ente una richiesta di apertura di esercizio per la vendita di quotidiani.

L’Ente di circa 3000 abitanti non è dotato di nessun Regolamento Comunale per detta attività, pertanto si pone il presente quisito al fine di conoscere se queste autorizzazioni di vendita quotidiani sono ancora contingentate dalla normativa nazionale. Si fa presente che sul territorio Comunale sono già operanti n. 2 punti vendita.

Risposta

Per quanto riguarda la sussistenza o meno del “contingentamento” delle autorizzazioni relative alla vendita di quotidiani e periodici si rappresenta quanto segue:

  • Il D. L. 24-1-2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone che, dalla data del 1° gennaio 2013 sono abrogate le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;
  • Ai sensi del D.L. 6-12-2011, n. 201, convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, Regioni e Comuni dovevano adeguare entro il 30 settembre 2012 le proprie normative e i regolamenti comunali ai principi dei decreti di liberalizzazione e semplificazione, in coerenza con le direttive comunitarie, con particolare riferimento alla Direttiva UE 123/2006 (c.d. Direttiva Bolkestein);
  • Da ultimo, il D. Lgs. 59/2010, con il quale lo Stato italiano ha dato attuazione alla suddetta direttiva, all’Articolo 11, prevede che l’insediamento di attività economiche non può essere subordinato alla prova dell’esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali ed effettivi dell’attività.

 

La risoluzione del MISE n. 115448 del 21 marzo 2018, in riferimento al D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170, come modificato dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, il cui articolo 4-bis prevede, al comma 2, la facoltà del comune di regolamentare l’apertura di nuovi punti vendita sulla base delle disposizioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano vigenti in materia e dei criteri e dei parametri qualitativi che saranno stabiliti in sede di Conferenza Unificata, risponde al quesito in merito alla possibilità, nelle more, di consentire l’apertura di un nuovo punto vendita della stampa quotidiana e periodica, sia di tipo esclusivo che non esclusivo e precisa quanto segue: “Dal contenuto delle richiamate disposizioni consegue, innanzitutto, che i comuni non hanno l’obbligo, bensì la facoltà di individuare gli ambiti del loro territorio nei quali sottoporre l’apertura di nuovi punti vendita ad apposita regolamentazione, tenendo conto, alla luce del numero dei punti vendita già attivi, non solo delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità, ma anche di quelle di tutela e salvaguardia di zone di particolare pregio. Consegue, altresì, che detta regolamentazione non può, in ogni caso, riguardare l’intero territorio comunale essendo riferibile, considerato il contenuto del citato comma 2 dell’articolo 4-bis, esclusivamente ad una o più zone del medesimo, all’interno delle quali, peraltro, garantire, alla luce dei criteri e dei parametri che saranno individuati in sede di Intesa, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita a salvaguardia dell’informazione e del pluralismo informativo. Fermo quanto sopra, riguardo allo specifico quesito formulato da codesto comune, ferma restando l’applicabilità dell’istituto della SCIA, ai sensi del comma 1 del citato articolo 4- bis, ad avviso della scrivente Direzione generale, la circostanza che allo stato non sia stata ancora adottata l’Intesa prevista dal comma 3 del medesimo articolo, non può comportare conseguenze non giustificabili quali l’impossibilità dell’avvio dell’attività di impresa nel settore di riferimento. Del resto, sia sulla base dei contenuti delle norme nazionali soprarichiamate, che degli indirizzi regionali adottati con la citata deliberazione del Consiglio Regionale n. 730, si ritiene che codesto comune possa essere in condizione di valutare se eventuali nuove aperture, sia di punti vendita esclusivi che non esclusivi, rispondano a corrette ed equilibrate esigenze di sviluppo del settore e siano effettivamente in grado di rispondere alla promozione del diritto all’informazione nel territorio di competenza.”.

L’Articolo 109 della Legge Regionale Campania 21-4-2020, n. 7 conferma le previsioni dell’Articolo 4-bis del D. Lgs. 24-4-2001, n. 170 e prevede, per le nuove aperture, la presentazione della SCIA.

7 novembre 2023      Ambrogio Fichera

 

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