Diritti di rogito sulla rogazione degli atti di trasferimento immobiliare in favore di privati danneggiati dal sisma

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
10 Novembre 2023

Questo ente deve procedere alla rogazione di atti di trasferimento immobiliare in favore di privati danneggiati dal sisma del 1980. Nello specifico si tratta di assegnare alloggi ricostruiti con i fondi di cui alla legge 219/81 in sostituzione degli immobili danneggiati. Si chiede di conoscere se sulla rogazione dei predetti atti sono dovuti i diritti di rogito da parte del privato.

 

Risposta

L’art. 21 comma 4 del DPR 465/1997 dispone che sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68, lettera b), della legge, rogati ed autenticati dal segretario comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962, n.  604, e successive modificazioni ed integrazioni.

La predetta tabella prevede il riferimento al valore delle relative stipulazioni in ordine agli oggetti del n. 1) ossia alienazioni, locazioni, appalti di cose e di opere, concessioni di qualsiasi natura.

La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria (art. 40 della legge 8 giugno 1962 n. 604)

Quindi, se non diversamente previsto da norme specifiche, si ritiene che ogni atto rientrante nelle predette categorie sia soggetto a versamento di diritti di segreteria in base al valore dichiarato nel contratto rogato.

Del resto, se gli atti in questione fossero rogati da un notaio, a quest’ultimo andrebbe certamente un compenso professionale, ben superiore, verosimilmente, all’importo dei diritti in questione.

Sulla natura retributiva di siffatto emolumento si esprime anche la giurisprudenza contabile, come ad es. la Corte dei conti, Sez. controllo del Veneto, con la deliberazione datata 18 ottobre 2018, n. 400, secondo cui “La natura retributiva dei diritti di rogito, inoltre, trova ulteriore conferma nel fatto che gli stessi sono conglobati nel trattamento complessivo dei Segretari Comunali ai sensi dell’art. 37 del CCNL del 16 maggio 2001. Al fine di calcolarne il netto, sarà necessario dunque applicare le norme che disciplinano in via generale gli oneri contributivi e fiscali, dopo aver determinato il lordo degli stessi come parte della retribuzione”.

8 novembre 2023          Eugenio De Carlo

 

Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2814, sintomo n. 2886

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