Servizi associati tra enti e compensazione di crediti e debiti

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
11 Novembre 2023

Abbiamo alcuni servizi associati (servizi scolastici: refezione e trasporto) con altro Comune.

L'ente capofila per uno dei servizi chiede la liquidazione a rimborso e contestualmente chiede in virtù delle maggiori somme che deve al nostro per un altro servizio associato, di operare una compensazione.

Non riteniamo si possa assolutamente ipotizzare tale possibilità ma l'associato insiste, qual è il vostro parere?

Risposta

Posto che la previsione della compensazione tra crediti e debiti relativa ai servizi gestiti dovrebbe essere già disciplinata dall’accordo/convenzione stipulato dagli enti interessati, si rileva quanto segue.

L’art. 1241 del Codice Civile dispone, in via generale, che: "Quando due persone sono obbligate l´’una verso l'altra, i due debiti si estinguono per quantità corrispondenti".

La Corte di Cassazione ha anche precisato (sent. n. 2233/1972) che "perché possa prospettarsi la compensazione è sufficiente che fra due soggetti intercorrano rapporti di debito e credito liquiditi ed esigibili, cioè che possa riscontrarsi una reciproca, autonoma posizione debitoria e creditoria.". 

Anche la Corte dei conti si è espressa favorevolmente sulla compensazione (v. del. sezione regionale di controllo per il Veneto n. 244/2017)

"I comuni, al pari di altri enti pubblici, infatti, godono nel nostro ordinamento di una generale capacità di diritto privato e possono, pertanto, utilizzare tutti gli strumenti che lo stesso offre per perseguire i propri fini, purché non vi sia una contraria disposizione di legge e vi sia una attinenza dello strumento con le finalità pubbliche perseguite, (…). Nessun problema, in particolare, si pone nel caso di compensazione legale, che si applica ai crediti/debiti reciproci, certi, liquidi ed esigibili, ossia esistenti e determinati (o facilmente determinabili, attraverso mere operazioni di calcolo) nel loro ammontare, non oggetto di contestazione tra le parti e scaduti (immediatamente esigibili, perché non sottoposti a termine o condizione), disciplinata dall'art. 1243, comma 1, c.c.“.

Ancora la Corte di Cassazione (sent. 23948/2018) ha precisato che la compensazione legale "presuppone pur sempre che una delle parti dichiari di volersene avvalere, così esercitando un diritto potestativo, il quale postula che valutando liberamente il proprio interesse all'adempimento, la parte predetta decida di determinare l'estinzione dei debiti contrapposti dal giorno della loro coesistenza”.

Si ritiene dunque che non vi siano impedimenti legali alla compensazione delle somme indicate nel quesito.

10 novembre 2023        Massimo Monteverdi

 

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