Erogazione contributo in favore di una Fondazione culturale partecipata dal Comune

Risposta del Dott. Matteo Barbero

Quesiti
di Barbero Matteo
13 Novembre 2023

Una Fondazione culturale partecipata dal Comune (Fondatore Promotore), una c.d. fondazione di partecipazione, richiede di rimpinguare il fondo di dotazione, sulla base di un consuntivo con perdita d'esercizio di circa € 300.000. E' consentito un trasferimento di risorse ai sensi dell'art. 14 c.5 del D.lgs. 175/2016, sulla base di consuntivi 2021 e 2020 con leggero utile d'esercizio, sebbene da NI al consuntivo 2020 si legge che l'utile potrà diminuire perdite pregresse di circa € 600.000?

Risposta

L’elargizione di contributi a favore di soggetti privati è stata oggetto di numerosi pareri della magistratura contabile. Tra questi la Sez. regionale di Controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 322/2018 ha espresso sinteticamente i principi che devono indirizzare l’attività amministrativa nell’effettuazione delle valutazioni di propria competenza in materia di corresponsione di contributi:

“gli enti pubblici, nell’esercizio della propria discrezionalità, possano decidere di corrispondere finanziamenti a soggetti privati nella misura in cui questo sia ritenuto necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali”;

“la facoltà degli enti territoriali di attribuire benefici patrimoniali a soggetti privati in ragione dell’interesse pubblico indirettamente perseguito … rimane tuttavia subordinata ai limiti imposti da disposizioni di legge dirette al contenimento della spesa pubblica ed alle prescrizioni richieste dai principi contabili per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche”;

“il finanziamento comunale deve tuttavia essere configurato in modo tale da escludere un ripiano delle perdite di un ente privato. particolare cautela dovrà essere posta nella verifica della corrispondenza dell’entità del contributo all’effettiva utilità conseguita dalla comunità locale con la fruizione del servizio”.

Ancora la medesima Sez. regionale di Controllo con la deliberazione n. 146/2019 ha sottolineato come “La concessione di contributi, sovvenzioni o altri vantaggi economici, pertanto, nei limiti funzionali predetti, dovrà essere sempre preceduta da idonee forme di pubblicità e avvenire a valle di procedure competitive, non potendosi mai tradurre in un soccorso finanziario tout court ad un ente terzo”.

Qualora l’elargizione di contributi straordinari sia rivolta ad un ente privato che versi in condizioni patrimoniali e finanziarie “critiche”, occorre valutare se sussistano i presupposti che ne legittimino la corresponsione.

In tale fattispecie una particolare disciplina è prevista, nell’ambito della gestione delle società a partecipazione pubblica, dall’art. 14 comma 5  del TUSP 1 che  sancisce il precetto generale del cosiddetto “divieto di soccorso finanziario”  che, seppur   si riferisca direttamente agli organismi strutturati in forma di società di capitali, in via prudenziale trova applicazione estensiva anche per gli organismi non societari.

La magistratura contabile ha affermato che, nei termini enucleabili dall’attuale disciplina positiva e dai corrispondenti principi generali desumibili dalla normativa comunitaria e dalla giurisprudenza contabile, il divieto di soccorso finanziario appare espressivo di un vero e proprio principio di ordine pubblico economico, fondato su esigenze di economicità e razionalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche e di tutela della concorrenza e del mercato. Tale principio si imporrebbe, pertanto, alle amministrazioni pubbliche prescindendo, a tutela dell’effettività del precetto, dalle forme giuridiche prescelte per la partecipazione in organismi privati che finirebbero, altrimenti, col prestarsi a facile strumento di elusione del chiaro dettato normativo (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 296/2019/PAR.).

Ogni aiuto da parte degli enti pubblici soci verso gli enti partecipati deve essere giustificato in relazione all’interesse pubblico perseguito e ai propri scopi istituzionali, con la necessità di perseguire i canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’ammissibilità di interventi di sostegno è consentita solamente qualora vi sia una prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione da provare con specifico piano di risanamento.

Sono vietati gli interventi dovuti alla presenza di fattori di sofferenza finanziaria del soggetto partecipato, spesso rappresentati dall’erogazione di contributi a fondo perduto, non previsti da convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, privi di una destinazione specifica e vincolata e aventi carattere di straordinarietà dell’intervento contributivo.

Tuttavia, il divieto di soccorso  è temperato dall’ art. 14, comma 5, secondo periodo che espressamente dispone “Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dalla Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni”.

Le operazioni di salvataggio pubblico possono essere realizzate a fronte di un apposito piano industriale (o piano di risanamento) che comprovi il raggiungimento ed il mantenimento di un concreto e stabile riequilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell’ente partecipato.

10 novembre 2023        Matteo Barbero

 

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