Nel caso in esame occorre che l’impresa ed il sub-raggruppamento di progettisti si costituiscano in una RTI. Come confermato dal comma 13 dell’art.117 del Dlgs 36/2023, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Pertanto sarà la RTI (nella figura del mandatario) a fornire la garanzia definitiva in riferimento all’appalto aggiudicato. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l’obbligo incombe al mandatario.
Giova ricordare che la garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione La garanzia cessa di avere effetto.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
E’ possibile inoltre incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
10 novembre 2023 Pietro Salomone
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2821, sintomo n. 2893