Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiSi chiede se la convivenza di fatto autodichiarata ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, faccia sorgere il diritto a percepire la pensione di reversibilità o se sia necessario stipulare apposito contratto di convivenza da registrare poi in Comune.
L’articolo 1 comma 36 della Legge 20 maggio 2016, n. 76, definisce i conviventi di fatto come due persone maggiorenni, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
L’istituto può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali, indipendentemente dalla cittadinanza di entrambi.
L’iscrizione delle convivenze di fatto dovrà essere eseguita secondo le procedure già previste e disciplinate dall’ordinamento anagrafico ed in particolare, dall’articolo 4 [la famiglia anagrafica] e dall’articolo 13 comma 1 lettera b) [costituzione di una nuova famiglia anagrafica] del DPR 30 maggio 1989, n. 223.
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (comma 38).
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi e i familiari (comma 39).
Ciascun convivente di fatto può designare l'altro (in forma scritta e autografa o, in caso di impossibilità a redigerla, in presenza di un testimone) quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (comma 40).
Salvo quanto previsto dall'articolo 337‐sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per 2 anni o per un periodo pari alla convivenza e comunque non oltre i 5 anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, ha diritto di continuare ad abitarvi per un periodo non inferiore a 3 anni. (comma 42)
Il diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto (comma 43).
Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dalla locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto (comma 44).
Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto (comma 45).
Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato (comma 46).
Nella domanda al Tribunale per richiedere l’interdizione o l’inabilitazione devono essere indicati, oltre a quelli del coniuge, dei parenti entro il 4° grado, degli affini entro il 2° grado e, se vi sono, del tutore e del curatore, anche il nome e cognome e la residenza del convivente di fatto (comma 47).
Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata (comma 48).
In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49).
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (comma 50) redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato (comma 51).
Il contratto può contenere l’indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo e il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile (comma 53).
La disciplina dell’erogazione delle pensioni ai superstiti è contenuta nell’articolo 1, comma 41, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e vi rientrano:
Quindi il convivente di fatto, anche se ha sottoscritto un contratto di convivenza, non può beneficiare della pensione di reversibilità in quanto non risulta in possesso di un istituto giuridico equiparato al vincolo matrimoniale.
13 Novembre 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3015, sintomo n. 3047
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