dipendente con idoneità scaduta in attesa della visita del medico competente

Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele

Quesiti
di Daniele Ylenia
14 Novembre 2023

Il medico competente ha il proprio studio distante 40 km dal nostro Ente, un dipendente rifiutando di recarsi presso il suo studio per la visita ha preteso e ottenuto che fosse il medico a venire qui nell’Ente, tenuto conto che l’idoneità del lavoratore scade il 18 novembre e il medico può venire solo il 21 novembre, si chiede se per i giorni 19 e 20 novembre il dipendente deve essere sospeso dal servizio e con quale modalità.

Risposta

Occorre fare una breve premessa sugli obblighi di sorveglianza sanitaria, modalità e soggetti titolari, previsti dal Decreto legislativo n. 81/2008.

Ai sensi dell’art. 41, comma 1, del suddetto D. Lgs. n. 81/2008, il medico competente è addetto ad effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso la visita medica d'idoneità, che è atta a valutare se il lavoratore possiede o meno i requisiti per poter svolgere la propria mansione in sicurezza e in condizioni di benessere psico-fisico. La visita del medico competente può essere (comma 2):

  • preventiva, se intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato;
  • periodica, per controllare lo stato di salute del dipendente ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità degli accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
  • su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta;
  • preventiva in fase pre-assuntiva, con l'obiettivo di identificare l'idoneità o meno all'impiego, ovvero in occasione del cambio della mansione, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • precedente alla ripresa del lavoro, dopo un periodo di malattia o infortunio lungo, superiore a 60 giorni continuativi.

Ciò posto, è utile sottolineare che, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera g del D. Lgs. n. 81/2008, il rispetto della scadenza di visita spetta al Datore di Lavoro, che deve ottemperare quanto prima a questo obbligo. Nella disposizione dell’art. 18, lettera g, si legge: il datore di lavoro deve “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto.” e, inoltre, alla lettera c, “nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”.

In altre parole, se si sospetta un rischio per la salute del lavoratore - per esempio, in seguito ad una assenza per malattia o un evidente o comunicato stato di sofferenza del lavoratore - il datore di lavoro deve provvedere quanto prima a far eseguire la visita al medico competente, in quanto responsabile della sorveglianza sanitaria.

Nel caso specifico che ci occupa, non è chiaro se per “scadenza dell’idoneità” ci si riferisca alla visita periodica che non verrà effettuata nei termini previsti oppure alla visita obbligatoria prevista al rientro dopo più di 60 giorni continuativi di assenza. Nei due casi, le modalità e i tempi di visita sono diversi, perché diversa è la responsabilità conseguente.

Nel primo caso, le visite mediche periodiche devono essere effettuate entro la scadenza del giudizio d’idoneità ma possono essere posticipate a giudizio del medico competente. Inoltre, è prassi comune – adottata se pur non universalmente tollerata - che possano essere condotte in un lasso di tempo che vada oltre qualche giorno dalla data di scadenza del giudizio medesimo, ovvero che si consideri come scadenza il mese e non il giorno della visita (ad esempio, se il medico competente visita il 18 novembre, potrebbe fissare la prossima visita per novembre 2024).

In ogni caso, è opportuno che sia quantomeno rinvenibile la traccia di “prenotazione della visita" da parte del datore del lavoro e che si possa dimostrare che lo slittamento temporale è dovuto a motivi organizzativi e di disponibilità del proprio medico competente.

Diversamente, le visite mediche di rientro dopo un’assenza superiore a 60 giorni continuativi sono obbligatorie e dovranno essere garantite nei tempi per permettere al lavoratore di tornare al lavoro, previa approvazione del medico competente che esprime il giudizio di idoneità.

In questo ultimo caso, se il lavoratore soggetto alla sorveglianza sanitaria viene addetto alla mansione specifica prima della ricezione del giudizio di idoneità, si configura a tutti gli effetti un illecito e si può incorrere in pesanti sanzioni, tra cui un’ammenda che va da 1.096,00 a 4.932,00 euro per il datore di lavoro, e da 1.000 a 4.000 euro per il medico competente.

Se il medico competente non è disponibile o non può effettuare la visita nei tempi previsti, può essere applicata in via cautelativa l’assenza dal lavoro o, meglio, dalla mansione a rischio, e il datore di lavoro e il lavoratore devono trovare una soluzione su come gestire i giorni tra la fine della malattia e la ripresa del lavoro. A titolo esemplificativo, si può far ricorso a permessi, ferie, banca ore o riduzione orario di lavoro (RoL). Generalmente, se non viene fatto nessun accordo, il periodo di tempo prima della visita medica verrà considerato aspettativa non retribuita.

13 novembre 2023     Ylenia Daniele

 

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