Approvazione degli atti della commissione esaminatrice di concorso da parte del responsabile
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiConsiderato che quest'anno occorrerà approvare il Bilancio entro il 31/12/2023, mi domando come comportarsi in materia di QUANTIFICAZIONE FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI in quanto lo scrivente comune non ha mai costituito negli anni il fondo perché ha sempre rispettato le disposizioni di cui all’art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 (debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e l’indicatore di ritardo nei pagamenti assume valore negativo)
Per il bilancio 2023/2025 abbiamo fatto riferimento all’esercizio 2022, mentre per il bilancio di previsione 2024/2026 non possiamo ovviamente fare riferimento all’esercizio 2023 non essendo giunto a conclusione. In questo caso come bisogna comportarsi ?
Per il bilancio di Previsione 2024/2026 si può fare riferimento ugualmente all’esercizio 2022?
Preliminarmente si osserva che a norma del comma 862 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) il “Fondo di Garanzia debiti commerciali” deve essere stanziato nella parte corrente del bilancio con delibera della giunta da adottarsi entro il 28 febbraio: tale obbligo sussiste però soltanto nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 859 (mancata riduzione dello stock di debito o mancato rispetto dei tempi di pagamento) riferite all'esercizio precedente, pertanto l’eventuale accantonamento da effettuare nel 2024 dovrà fare riferimento alle risultanze dell’esercizio 2023.
Se però fin da ora, in sede di elaborazione del bilancio 2024-2026, l’Ente può ragionevolmente prevedere che alla chiusura dell’esercizio 2023 non sarà rispettato uno o anche tutti e due i sopra ricordati parametri, e che quindi il FGDC dovrà essere inserito entro il 28 febbraio 2024, può iscrivere fin da subito il relativo stanziamento, seppure in via presuntiva e prudenziale, e ciò al fine di non trovarsi in difficoltà, nel momento in cui sarà necessario provvedere a tale accantonamento, per il reperimento delle risorse necessarie: le relative valutazioni non potranno però essere fatte con riferimento all’esercizio 2022, ma mediante una analisi dei risultati dei primi tre trimestri dell’anno in corso ed una proiezione degli stessi su base annua, con successiva valutazione di un possibile e prudenziale stanziamento.
Ovviamente il problema non si pone se l’Ente ritiene motivatamente che, sulla base dei dati di chiusura dell’esercizio 2023, risulteranno rispettati i due parametri di riduzione del debito e di rispetto dei tempi di pagamento, in quanto l’Ente non sarà tenuto ad effettuare alcun accantonamento nel bilancio 2024.
13 novembre 2023 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4866, sintomo n. 4911
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile - Delibera del 25 febbraio 2025, n. 10
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
AGID – Determinazione 24 aprile 2025, n. 65 (Comunicato in GU Serie Generale n.114 del 19-05-2025)
Ministero dell’Interno - Comunicato del 14 maggio 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: