Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2025
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 16 aprile 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiPer cittadini occupanti di terreni sottoposti ad usi civici e/o a livelli enfiteutici che non hanno pagato il canone occorre procedere mediante la società di riscossione. Si chiede, nel caso una particella sia occupata da più persone, se le stesse sono legate solidalmente a pagare l'intero canone e la notifica degli atti di riscossione può essere fatta ad uno solo mentre gli altri restano coobbligati, oppure se la notifica deve essere fatta a tutti per la rispettiva quota. Qual è la norma di riferimento?
Il bene di uso civico viene assegnato ad un coltivatore mediante un contratto di enfiteusi, con obbligo di apportare migliorie e con l’obbligo di pagare un canone annuo. Livello, invece, non ha una definizione normativa. Esso tuttavia, come più volte segnalato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1366/1961; Cass. 1682/1963; Cass. 64/1997), è un istituto di fatto corrispondente all’enfiteusi; si tratta di un diritto reale che si esercita su un fondo appartenente ad altri che viene denominato “concedente”. Il livellario ha l’onere di pagare un canone per il godimento del fondo, e detto stesso canone assume il nome di “livello”.
Ai sensi dell’art. 961 c.c. l'obbligo del pagamento del canone grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta finché dura la comunione. Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all'enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.
In generale, peraltro, ai sensi dell’art. 1294 c.c., vige il principio di presunzione della solidarietà passiva tra condebitori, se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente.
14 novembre 2023 Eugenio De Carlo
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