Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Cristoforo Di Lorenzo
QuesitiSi chiede il calcolo del mancato preavviso da trattenere ad un dipendente a tempo indeterminato assunto il 01/02/2019. Nello specifico, si chiede quante giornate di preavviso devono essere conteggiate tenuto conto che il dipendente ha presentato le dimissioni in data 20.10.2023, e che la decorrenza delle dimissioni è 2.11.2023.
Le regole ordinarie del preavviso sono descritte all’art. 12 del CCNL del 9.5.2006 biennio economico 2004-2005, commi 1 e 2:
“Art. 12 - Termini di preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.”
Nel caso oggetto del quesito, considerato che è il dipendente a interrompere il rapporto di lavoro, il preavviso è pari a una mensilità e cioè dal 1 ottobre 2023 al 1 novembre 2023. Avendo presentato le proprie dimissioni in data 20 ottobre 2023, il dipendente rispetterà l’obbligo del preavviso dal 21 ottobre al 1 novembre 2023. Rimane pertanto un periodo di mancato preavviso dal 1 ottobre al 20 ottobre 2023, per un totale di n. 17 giornate lavorative, considerato che lo stipendio mensile viene calcolato su un totale di 26 giornate, escluse le domeniche.
13 novembre 2023 Cristoforo Di Lorenzo
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6593, sintomo n. 6697
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34443
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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