Autorizzazione alla cremazione e collaborazione con asl/medici per i prelievi biologici e relativi rilasci di certificati
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
QuesitiLa l.r n.66 Toscana 12-11- 2013 disciplina l’affidamento, la dispersione e la conservazione delle ceneri specificando che nell'autorizzazione alla cremazione vengono indicati eventuali affidatari dell'urna. Pertanto giungono al nostro comune autorizzazioni alla cremazione effettuate da altri comuni con indicazione della destinazione delle ceneri nel nostro territorio, senza che l'affidatario conosca i profili normativi che disciplinano l’affidamento (es. la rinuncia, il trasferimento, i controlli, etc.). Si chiede pertanto se non sia necessario un atto di affidamento.
Il provvedimento autorizzatorio di affidamento prescrive la sola verifica della volontà del deceduto che legittima tale pratica funeraria, a cura del comune di decesso.
L’autorizzazione è quindi valida in tutto il territorio italiano. Sarebbe opportuno che il comune che rilascia l’autorizzazione all’affidamento trasmetta al comune di conservazione delle ceneri il provvedimento così da rendere edotto il comune della presenza di urna cineraria nel proprio territorio.
L’emissione di una ulteriore autorizzazione all’affidamento si configura come un possibile aggravamento del procedimento ex art. 1, comma 2 L. 241/1990.
16 novembre 2023 Lorella Capezzali
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3024, sintomo n. 3056
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
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