Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2025
INPS – Messaggio n. 1858 del 12 giugno 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiIn riferimento al limite del salario accessorio del segretario anno 2016, è possibile riconoscere nel 2023 la maggiorazione per indennità di galleggiamento riducendo il fondo EQ e/o fondo di altro personale?
Secondo chi scrive non è possibile riconoscere il galleggiamento, in quanto le compensazioni tra fondi sono possibili solo se previste da un titolo giuridico o contrattuale. L'unico al momento esistente è quello tra fondo EQ e fondo altro personale (artt. 17, comma 6 e 7 comma 4 lett. u).
L’istituto del galleggiamento trova la sua regolamentazione nell’articolo 107, comma 2, del CCNL 17 dicembre 2020, il quale richiama e conferma l’art. 41, comma 5, CCNL 16.5.2001 che, appunto, prevede che l’ente assicuri al segretario comunale una retribuzione di posizione non inferiore a quella della funzione dirigenziale o, in assenza, della posizione organizzativa, massima presente all’interno dell’ente. Ciò, tuttavia deve avvenire nei limiti delle risorse disponibili e della capacità di spesa dell’ente.
Ciò premesso il riconoscimento dell’allineamento stipendiale può avvenire solo nella misura in cui vi siano le risorse disponibili e se viene rispettato il limite ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017; quest’ultimo, pur trattandosi di un limite complessivo all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, deve comunque rispettare le regole di costituzione dei fondi risorse decentrate (comparto e dirigenti) e le risorse destinate al trattamento accessorio degli incarichi di elevata qualificazione. Solo laddove esista un margine rispetto al limite complessivo sarà possibile riconoscere l’ulteriore trattamento accessorio conseguente all’allineamento stipendiale.
20 novembre 2023 Angelo Maria Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6633, sintomo n. 6737
INPS – Messaggio n. 1858 del 12 giugno 2025
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
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