MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta dell'Avv. Alessandro Rizzo
QuesitiSi chiede dove inserire in Amministrazione Trasparente un documento concernente la SCILA/CILA ai sensi degli artt. 5-7 della l.r. n. 17/2015.
Secondo il risalente orientamento ANAC n.11 del 21/05/2014 “in materia edilizia, le DIA e le SCIA sono da considerare equiparate a provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di concessione e, pertanto, soggette agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013, in considerazione degli effetti sostanziali ad esse conseguenti, equivalenti a quelli degli atti che esse sostituiscono. In tali casi, l’amministrazione è tenuta a pubblicare, per ciascuna DIA e SCIA, oltre ai dati di cui all’art. 23, c. 2, anche eventuali ulteriori atti adottati dall’amministrazione in conseguenza della presentazione di dette dichiarazioni (quali, ad esempio, gli atti di esercizio dei poteri inibitori di cui all’art. 19, c. 3, della legge n. 241/1990).”.
Tale orientamento si riferisce alla formulazione originaria di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, il quale prevedeva che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; […] 2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.”).
A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016 al predetto articolo (la cui formulazione attuale prevede che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”) ANAC con la deliberazione n. 1310/2016 ha rilevato che alla luce delle stesse sono state abrogate “le disposizioni dell’art. 23 sulla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti relativi a autorizzazioni e concessioni, concorsi e prove selettive del personale e progressioni di carriera. Pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la legge 190/2012, che all’art. 1, co. 16, lett. a e d), continua a fare riferimento alla trasparenza dei suddetti procedimenti, tali obblighi devono ritenersi abrogati. Resta ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ai provvedimenti sopra indicati, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.”
Gli obblighi di pubblicazione ex art. 23 D.Lgs. n. 33/2013, secondo tali indicazioni, sono da assolversi mediante pubblicazione e aggiornamento semestrali di elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti: pertanto, le amministrazioni pubblicano tali elenchi e non i provvedimenti in quanto tali. Come chiarito anche nell’albero della trasparenza (all. 1, del. n. 1310/2016 di ANAC), tra l’altro, l’elenco dei provvedimenti dirigenti amministrativi relativo ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche sono soggetti all’obbligo di pubblicazione semestrale, mentre l’elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, sono “Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016”.
Ciò rilevato, rispetto al regime di pubblicità dei provvedimenti in materia di SCIA e CILA, si è pronunciato più volte il Garante per la protezione dei dati personali con alcuni pareri rilevando l’insussistenza di un obbligo di pubblicazione degli stessi, tra cui:
- parere del 10 agosto 2017 [6969290], secondo cui “Si ritiene utile evidenziare, in via preliminare, che il d. lgs. n. 97/2016 ha abrogato l´art. 23, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, che prevedeva l’obbligo da parte delle pp.aa. di pubblicare sul sito web istituzionale gli «elenchi dei provvedimenti» adottati «con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione», ai quali, secondo l’orientamento adottato dall’ANAC dovevano ritenersi equiparati anche la DIA e la SCIA (Orientamento n. 11
del 21/5/2014, in
Si rileva che, in ogni caso, anche nel previgente testo normativo non era previsto l’obbligo di pubblicazione online dei "provvedimenti integrali", ma solo di una «scheda sintetica» degli elementi previsti dalla disposizione, ossia «il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento» (art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, abrogato), senza specifici riferimenti alla pubblicazione di dati personali ivi contenuti.
In ogni modo, a seguito della riforma legislativa, anche l’ANAC ha precisato che «L´art. 23, co. 1 del d.l.gs 33 del 2013 è stato modificato dall´art. 22 del d.lgs. 97/2016. Quest’ultimo ha abrogato le disposizioni dell´art. 23 sulla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti relativi a autorizzazioni e concessioni, concorsi e prove selettive del personale e progressioni di carriera. Pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la legge 190/2012, che all´art. 1, co. 16, lett. a e d), continua a fare riferimento alla trasparenza dei suddetti procedimenti, tali obblighi devono ritenersi abrogati. Resta ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ai provvedimenti sopra indicati, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013» (par. 5.5. della Delibera n. 1310 del 28/12/2016 recante «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6667).
Allo stato, dunque [...] ai sensi della normativa statale di settore in materia di trasparenza, non esiste un obbligo di pubblicazione da parte delle pp.aa. delle Segnalazioni certificate di inizio di attività-SCIA o delle Comunicazioni di inizio lavori asseverata-CILA presentate all’ente, né in forma integrale né in forma riassuntiva.”;
- parere del 3 gennaio 2019 [9080951], nel quale ulteriormente rileva che “Occorre preliminarmente ribadire che non esiste un obbligo di pubblicazione da parte delle pp.aa. delle Segnalazioni certificate di inizio di attività-SCIA o delle Comunicazioni di inizio lavori asseverata-CILA presentate all’ente, né in forma integrale né in forma riassuntiva. Per i dati personali ivi contenuti il legislatore non ha infatti previsto alcun regime di pubblicità.
Sotto tale profilo, non è quindi possibile concordare con quanto affermato nel parere reso dal Difensore civico regionale dell’Emilia-Romagna del 26/04/2017, citato anche dal soggetto istante, laddove si sostiene in generale che «il regime di pubblicità dei titoli in materia di edilizia è connotato da un ambito particolarmente esteso, come è dimostrato dalla necessaria pubblicazione nell’albo pretorio del provvedimento di rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 20, co. 6, del d.P.R. 380/2001» e che «fino alla novella del 2016, rientravano tra gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto 33/2013 i provvedimenti finali dei procedimenti relativi ad autorizzazioni e concessioni, ai quali viene equiparata la segnalazione certificata di inizio attività (cfr. orientamento ANAC n. 11 del 21 maggio 2014)». [...]
Quanto all’abrogato art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, lo stesso non prevedeva l’obbligo di pubblicazione online dei “provvedimenti integrali”, con tutti i dati personali ivi contenuti, relativi ai titoli edilizi dei procedimenti di “autorizzazione o concessione”, ma solo di una «scheda sintetica» degli elementi previsti dalla disposizione, ossia «il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento». Il richiamo al ricordato articolo, quindi, non è idoneo ad affermare l’esistenza di un «regime di pubblicità […] connotato da un ambito particolarmente esteso», come invece rappresentato dal difensore civico, di tutti i titoli abilitativi in materia di edilizia. [...]”.
20 Novembre 2023 Alessandro Rizzo
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