La corretta gestione degli strumenti di welfare locale

Le verifiche dei Comuni

Servizi Comunali Bilancio Entrate comunali Entrate tributarie
di Goduti Giustino
23 Novembre 2023

Nei precedenti contributi, pubblicati su “La Posta del Sindaco”, sono state approfondite le aree di miglioramento e di maggior efficienza dell’azione accertativa e della riscossione  dell’ente locale. Oltre al contrasto all’erosione delle entrate locali è necessario gestire in maniera opportuna anche l’erogazione delle risorse di welfare previste dai Comuni per prevenire e superare il disagio, la marginalità o l’esclusione sociale.
Questi strumenti di supporto economico, si integrano con un più articolato sistema di erogazioni economiche pubbliche e agevolazioni private che, a vario titolo, supportano i bisogni dei cittadini. 
Costituisce necessario presupposto l’adeguata verifica delle autocertificazioni, c.d. Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU), che sono compilate dai richiedenti.
È compito prioritario dell’ente locale, accertare la veridicità di quanto dichiarato in DSU, anche per garantire l’equa ripartizione delle risorse, evitando di favorire soggetti che non ne hanno diritto. 
Per le caratteristiche dei controlli che devono essere effettuati, si ritiene inevitabilmente che questi ricadano, oltre che sugli uffici che concedono il sostegno economico, anche sul personale della Polizia Locale. 

Indicatore ISEE
Per distribuire adeguatamente le risorse destinate al welfare, lo strumento principale di valutazione per stimare la consistenza economica del nucleo familiare, è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Tale strumento, introdotto dal D.Lgs. n. 109/1998, reso attuativo dal D.P.C.M. n. 221/1999, poi revisionato più volte, consente al nucleo familiare del richiedente d’accedere a prestazioni agevolate o ad un livello di partecipazione al costo delle medesime.
Le prestazioni sociali erogabili attraverso l’Indicatore, si suddividono in:

  • prestazioni per il diritto allo studio universitario;
  • prestazioni agevolate di natura sociosanitaria; 
  • prestazioni agevolate di natura sociosanitaria residenziale;
  • prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

I comuni possono introdurre, sulla base del valore ISEE, ulteriori agevolazioni concernenti l’utilizzo dei servizi di pubblica utilità, come la quota mensa e la retta degli asili nido comunali, il servizio scuolabus o la TARI, così come le imprese erogatrici di servizi per le utenze domestiche (linea telefonica, energia elettrica e gas), possono prevedere riduzioni per le forniture erogate. 
Nello specifico, ai fini ISEE, ogni soggetto viene profilato con riferimento al nucleo familiare di riferimento che, così come definito dal D.P.C.M. n. 159/2013, corrisponde alla famiglia anagrafica ed ai soggetti fiscalmente a carico.
Gli accertamenti si basano sul contenuto della già menzionata DSU contenente le informazioni reddituali e patrimoniali necessarie al fine della descrizione della situazione economica del nucleo familiare.
Le verifiche sono strutturate su più livelli di competenze, infatti i controlli competono all’Agenzia delle entrate che attraverso controlli automatici, individua e rende disponibili all’INPS omissioni o difformità dei dati.
Anche i Comuni che sulla base dell’indicatore ISEE, erogano contributi e sussidi e concedono agevolazioni ed esenzioni su entrate locali e tariffe, possono operare controlli puntuali sui dati contenuti nella DSU, in particolare sui componenti del nucleo familiare e sulla loro capacità contributiva dichiarata.
Nello specifico, la capacità contributiva del nucleo familiare è modulata sui diversi elementi che compongono l’indicatore economico.

  • Indicatore della Situazione Reddituale (ISR): determinato dal complesso dei redditi del nucleo familiare da lavoro dipendente, pensione o impresa, dichiarati ai fini IRPEF.
  • Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP): determinato dal 20% del valore di patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare.

La somma degli Indicatori ISR e ISP determina l’Indicatore delle Situazione Economica (ISE), il cui calcolo, subisce poi variazioni a seconda della tipologia di prestazione richiesta.
L’ISE deve poi essere rapportato al Valore della Scala di Equivalenza (VSE) determinato con riferimento al numero dei membri del nucleo familiare.
Nel caso sia stato approvato uno specifico regolamento comunale è possibile anche per i Comuni sanzionare i trasgressori nei limiti edittali previsti dall’articolo 38, comma 3, D.L. n. 78/2010 e secondo i criteri indicati dall’articolo 11, della Legge n. 689/1981. 

Il Reddito di Cittadinanza - RdC
Sempre sulla base della DSU presentata ai fini della determinazione dell’ISEE, il D.L. n. 4/2019, convertito con modifiche dalla Legge n. 26/2019, aveva introdotto il Reddito di Cittadinanza in sostituzione del precedente analogo contributo denominato Reddito d’Inclusione - REI, 
L’articolo 1, comma 2, D.L. n. 4/2019, prevedeva inoltre che, quando i componenti del nucleo richiedente avessero età pari o superiore a 67 anni, a questi spettasse in alternativa la Pensione di cittadinanza.
L’articolo 3, comma 9, D.L. n. 4/2019, introduceva poi per i componenti del nucleo familiare che avevano avviato attività d'impresa o di lavoro autonomo, il Reddito di Cittadinanza aggiuntivo.
Per prevenire eventuali abusi, sulle richieste formulate sono effettuate specifiche verifiche; in particolare, l’articolo 7, comma 15, D.L. n. 4/2019, individua una responsabilità comunale nei controlli sulle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti le misure di sostegno. I controlli sono riferiti alla residenza dei beneficiari, alle dichiarazioni di separazione o divorzio, alla presenza di soggetti che fittiziamente dichiarano di non possedere redditi da lavoro o che esercitano attività professionali in nero, che peraltro, possono essere estesi ad ogni dato rilevante al fine del riconoscimento della misura di sostegno.
La legge di bilancio 2022 introduceva per i Comuni, l’obbligo d’effettuare controlli a campione, sia nel momento della presentazione della domanda che dopo l'erogazione del beneficio economico.
La nota del Ministero del lavoro n. 9227/2019 precisava che, per completare gli accertamenti è possibile da parte dei Comuni anche convocare i soggetti beneficiari del beneficio economico per acquisire chiarimenti o ulteriori informazioni sui dati dichiarati.
La legge di bilancio 2023 (n.197/2022), ha previsto nell’anno in corso, l’ultimo percepimento del RdC, pari a otto mensilità, relativamente ai cittadini con età compresa tra 18 e 59 anni, abili al lavoro e che nel nucleo familiare non hanno soggetti disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età, con il diritto a percepire la misura di sostegno fino a otto mensilità. Nella stessa legge è previsto l’obbligo di partecipare con un termine minimo di sei mesi a corsi di formazione o riqualificazione professionale, pena la decadenza del beneficio così come in caso di rifiuto della prima offerta congrua di lavoro.

La Misura di inclusione attiva - MIA 
A partire dal mese di settembre 2023, terminata l’erogazione del RdC, il D.L. n.48/2023 ha introdotto un nuovo strumento di sostegno al reddito, definito Misura di Inclusione Attiva - MIA, che prevede due categorie di soggetti, ai quali sono assegnate quote diverse.

  • Nuclei familiari con soggetti che non hanno la possibilità di lavorare, ultrasessantenni, disabili e quelli con figli minori di tre anni di età o disabili in condizioni di gravità, con ISEE fino a 9.360 euro annui, i quali potranno fare richiesta di assegno d’inclusione della durata di 18 mesi, rinnovabili, il cui importo mensile sarà pari a 500 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza legata alla composizione del nucleo ed alla presenza di minori e disabili. 
  • Nuclei familiari con soggetti occupabili di almeno anni 16, con ISEE fino a 6.000 euro, che saranno presi in carico dai servizi sociali per essere indirizzati in percorsi di formazione o orientamento, e che potranno richiedere il supporto formazione e lavoro della durata massima 12 mesi, il cui tetto massimo del sussidio sarà di 375 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza legata alla composizione del nucleo ed alla presenza di minori e disabili. 

Nella ricerca del lavoro saranno coinvolti, oltre ai centri per l’impiego, anche agenzie private e, per gestire il processo, il Ministero del Lavoro creerà una piattaforma nazionale in cui si incontreranno domanda e offerta e potranno essere intensificati i controlli sui percettori della MIA.
Per accedere alle misure sono richieste le medesime caratteristiche del RdC, mentre il requisito della residenza in Italia al momento della presentazione della domanda scende a cinque anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa.
Nessun componente del nucleo deve risultare intestatario a avere la piena disponibilità di:

  • autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti;
  • navi e imbarcazioni da diporto.

I richiedenti altresì non devono essere sottoposti a misure cautelari, di prevenzione o essere stati condannati in via definitiva nei 10 anni precedenti.
La MIA decade se si rifiuta la prima offerta di lavoro congrua, a tempo determinato, anche in somministrazione, non inferiore a 3 mesi ed entro 80 km dal luogo di residenza e che sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Quando l’offerta di lavoro è invece a tempo indeterminato, non esistono limiti relativi alla distanza, quindi l’occupabile è tenuto ad accettare qualsiasi offerta, ovunque essa sia ubicata.

Edilizia residenziale pubblica 
Tra le emergenze socioeconomiche che attraversano le nostre città, occupa un aspetto rilevante la gestione dell’edilizia popolare, disciplinata dalla Legge n. 865/1971, il cui ordinamento sull’assegnazione degli alloggi è regolato dalle disposizioni del D.P.R. n. 1035/1972, che trovano applicazione quando gli alloggi sono già realizzati.
La competenza sulla gestione degli alloggi ad edilizia residenziale pubblica è stata assegnata ai Comuni dall’articolo 95, D.P.R. n. 616/1977 e la determinazione dei criteri per l’assegnazione da inserire nei bandi ed i relativi canoni, disciplinati dall’articolo 60, lett. e), D.Lgs. n. 112/1998. 
Anche in quest’ambito sussiste un potere d’accertamento comunale, circa l’idoneità del richiedente ad occupare l’alloggio di edilizia residenziale pubblica, nello specifico, circa la veridicità di quanto indicato nella richiesta d’assegnazione compilata per partecipare al bando.
La dichiarazione preordinata, sulle condizioni soggettive ed oggettive che incidono sulla formazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi, assume la qualità di autodichiarazione sottoposta alla disciplina del D.P.R. n. 445/2000. 
Nello specifico spettano ai Comuni i controlli circa la reale composizione del nucleo familiare ed il numero degli occupanti dell’immobile assegnato, in quanto ciò può incidere sulla determinazione del canone d’affitto agevolato ma anche sulla componente variabile dell’entrata locale sul trattamento dei rifiuti urbani, TARI.
Sempre più frequentemente, soprattutto nelle aree densamente popolate, si verificano all’interno di questi immobili casi di occupazione abusiva e nonostante l’introduzione di misure per circoscrivere il fenomeno dell’occupazione abusiva degli immobili: una fattispecie penalmente rilevante, perseguita dal reato d’invasione di terreni o edifici, previsto dagli articoli 633 e 639-bis, Codice penale.
Tutte le attività di verifica e controllo possono essere adeguatamente supportate da sistemi digitali integrati e da software di business intelligence che sono in grado di rendere efficiente la ricerca dei dati rilevanti da verificare.
Rispetto ai temi menzionati in questo contributo, ulteriori approfondimenti sulle metodologie d’accertamento possono essere estratti dal contenuto del secondo volume "La tutela delle risorse finanziarie locali" della collana LEGALITÀ IN COMUNE, pubblicato da Halley Informatica.

Articolo di Giustino Goduti
 

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