La riforma dei servizi pubblici locali – Seconda parte

Pubblicità e trasparenza negli affidamenti e nella gestione

Servizi Comunali Controllo ANAC Trasparenza
di De Carlo Eugenio
24 Novembre 2023

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, come ampiamente illustrato nell’approfondimento pubblicato in data 17/11/2023 su questo portale, ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. Porremo ora attenzione agli obblighi di trasparenza previsti tanto a carico del gestore del servizio pubblico, quanto nei confronti dell’ente affidante.

Gli obblighi di pubblicità
La riforma prevede, all’art. 30, ai fini della trasparenza dei servizi una serie di obblighi di pubblicazione in capo agli EELL riguardanti:

  • le informazioni concernenti la qualità dei servizi;
  • le deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali;
  • le deliberazioni relative alle modalità di gestione;
  • i contratti di servizio stipulati;
  • le relazioni delle verifiche periodiche, annuali, dell’andamento dei servizi.

In tal modo sono assicurati non solo la piena ed effettiva conoscibilità dei servizi e delle relative condizioni a tutta la comunità, ma anche il controllo sociale sul buon andamento degli stessi.
Anche in capo al soggetto gestore il decreto di riforma, all’art. 25, prevede obblighi di pubblicità, con particolare riguardo alla carta dei servizi.

La trasparenza
L’art. 31 del decreto dispone che tutti gli atti fondamentali e di verifica periodica degli affidamenti dei servizi pubblici locali siano:

  • pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente – sottosezione I livello “servizi erogati” e/o creando in “altri contenuti” apposita sezione denominata “servizi pubblici locali - D.Lgs. n. 201/2022”);
  • trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

I documenti da pubblicare
In particolare, il comma 2 dell’art. 31 prevede la pubblicazione degli atti e dei dati concernenti l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e precisamente:

  • della deliberazione di istituzione del servizio di cui all’art. 10, comma 5;
  • del contratto di servizio di cui all’art. 24;
  • della relazione nella quale sono evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta di cui all’art. 14, comma 3;
  • della deliberazione di affidamento del servizio in house di cui all’art. 17, comma 2;
  • della relazione contenente la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori di cui all’art. 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9.

La pubblicazione sul sito on line
Il successivo comma 2 dell’art. 31 stabilisce che gli atti suddetti e il contratto di servizio siano pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell’ente affidante, oltre ad essere trasmessi contestualmente all’ANAC.
In particolare, la pubblicazione dovrà aver luogo sul sito istituzionale dell'ente affidante nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente a ciò dedicata e/o in Amministrazione Trasparente dell’Ente – sottosezione I livello “servizi erogati” e/o creando in “altri contenuti” apposita sezione denominata “servizi pubblici locali - d.lgs. n. 201/2022”).
Infatti, l'elenco dei contenuti indicati per ogni sottosezione prevista dal D.Lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza) sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sottosezione stessa, ai sensi del predetto decreto. In ogni sottosezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sottosezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sottosezioni indicate devono essere pubblicati nella sottosezione "Altri contenuti".
Inoltre, si rammenta che nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. 
Si tratta, dunque, di un ulteriore obbligo di pubblicità che si aggiunge a quelli già previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla normativa in tema di PNRR, che deve essere oggetto di controllo tanto dal RPCT quanto dagli organismi di valutazione e di controllo (OIV, NIV o comunque denominati) anche se, in ordine alla pubblicazione dei contratti in genere e di quelli in house in particolare, già vige in base all’allegato 9 del PNA 2022 l’obbligo di pubblicazione tempestiva in Amministrazione trasparente – sottosezione di I livello “Bandi di gara e contratto” (art. 37 d.lgs. n. 33/2013):

  • sia dei contratti stipulati, sia pure solo per gli affidamenti sopra soglia, pubblicando testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza, nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di dati personali); 
  • sia di tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico.

Gli atti e i dati sono resi disponibili in conformità alle regole di cui all’art. 50 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005) ossia con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati, restando salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
Si rammenta che, ai sensi del comma 3-ter del citato art. 50 CAD, l’inadempimento dell’obbligo di rendere disponibili i dati secondo le modalità anzidette costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture.

Il ruolo dell’ANAC
L’art. 31 del decreto affida all'Autorità Nazionale Anticorruzione il compito di pubblicare la documentazione degli enti locali relativa ai contratti di affidamento ed alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trasmessa all’Anac dai medesimi enti interessati. 
Si tratta, dunque, di un ruolo importante atteso che la pubblicazione tempestiva in relazione a tutti gli atti e alle informazioni decisive per la comprensione delle scelte istituzionali e degli andamenti della gestione dei servizi pubblici locali è di fondamentale importanza al fine della partecipazione e del controllo democratico da parte di tutti gli attori interessati, cittadini, associazioni ed imprese.
Al fine di assolvere a detto ruolo l’ANAC ha attivato apposito servizio denominato Trasparenza SPL - Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, reperibile all’indirizzo https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica, ed ha lo scopo di raccogliere in un unico archivio digitale la documentazione sulle procedure di affidamento e sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per semplificarne la consultazione e la comparazione e rafforzarne la trasparenza.
Il servizio è destinato sia a cittadini ed associazioni sia a imprese ed operatori economici interessati a, interessati a vario titolo ai dati e ai documenti acquisiti e pubblicati da Anac, nell’ambito della trasparenza dei Servizi Pubblici Locali
Per quanto riguarda gli EELL, il servizio è rivolto ai RUP tenuti alla trasmissione ad Anac dei documenti previsti per l’affidamento di Servizi Pubblici Locali. Dal mese di luglio 2023, l’invio tramite PEC viene sostituito da un’applicazione web ad accesso riservato ai RUP, con la quale questi ultimi potranno caricare i documenti da pubblicare nella sezione dedicata alla trasparenza dei servizi pubblici locali.
Alla suddetta piattaforma fa richiamo anche l’art. 23, comma 4, del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023, in base al quale la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, integrandosi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC (che trova fondamento legislativo nella legge delega n.118/2022 e nel decreto attuativo n. 201/2022).

La trasmissione dei documenti all’ANAC
Come riporta il sito dell’ANAC all’indirizzo sopra indicato, per trasmettere la documentazione sugli affidamenti prevista dal D.Lgs. n. 201/2022, è necessario essere registrati come utenti dei servizi dell’Autorità e disporre del profilo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

  • Per registrarsi ai servizi dell’Autorità, occorre seguire le istruzioni per la funzionalità di Registrazione nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti oppure essere in possesso di una identità SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale o CIE - Carta di Identità Elettronica (per avere ulteriori informazioni sull’identità digitale SPID e CIE consultare la pagina dedicata sul sito del Dipartimento per la trasformazione digitale)
  • Una volta registrati, è necessario richiedere il profilo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) associato al soggetto rappresentato “Amministrazione o soggetto aggiudicatore” e procedere con l’attivazione dello stesso. Le modalità operative cono descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.

Completata la registrazione e l'attivazione del profilo di RUP attivato, sarà possibile accedere al Servizio di trasmissione della documentazione degli affidamenti (accesso riservato)

Attraverso l’applicazione, gli enti potranno pubblicare la documentazione sulla trasparenza prevista dal nuovo D.Lgs. 201/2022 nell’ambito dei Servizi Pubblici Locali, e i cittadini potranno accedere in ogni momento alla documentazione pubblicata attraverso un portale dedicato.

Libertà di accesso e di consultazione della documentazione
La documentazione e i dati sui servizi pubblici locali trasmessi ad Anac dagli enti sono consultabili tramite il Servizio di ricerca e consultazione degli affidamenti inseriti. 
In ordine alla consultazione è messo a disposizione il Manuale Utente.
Il servizio consente agli Enti locali e agli enti competenti di gestire e consultare, tramite maschere di inserimento e ricerca, la seguente documentazione prevista dal D.Lgs. n.201/2022:

  • la deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art.10, c. 5);
  • la relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale (art.14, c. 3);
  • la deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art.17, c. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;
  • il contratto di servizio sottoscritto dalle parti (art. 31, c. 2);
  • la relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art.30 c.2).

L’accesso al servizio consente la ricerca per anno, regione, tipologia di ente, tipologia di affidamento.

Gli obblighi di pubblicità della Carta dei servizi
Ai sensi dell’art. 25 del decreto 201/2022, il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a) , della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.
Sempre il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.
La relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto rileva che dalla disposizione, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le funzioni contemplate sono assicurate dagli enti con le risorse disponibili a legislazione vigente, iscritte nei propri bilanci.
Invero, già l’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 ha previsto che sia le pubbliche amministrazioni che i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
In particolare, la pubblicazione deve avvenire, per quanto riguarda gli EELL, in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale on line, sottosezione di I livello denominata “servizi erogati” -. sottosezione di II livello denominata “Carta dei servizi e standard di qualità”.
Del resto, l’art. 10, comma 9, del Decreto Trasparenza predetto, stabilisce che la trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 .

Conclusioni
Gli obblighi di trasparenza della riforma riguardano tanto il gestore dei servizi quanto gli EELL affidanti gli stessi. 
Quelli a carico del gestore sono rivolti ad assicurare l’effettiva conoscenza della carta dei servizi e degli standard di qualità, consentendo, così, l’attivazione degli strumenti di controllo interni ed esterni al rapporto di pubblico servizio, a tutela degli utenti finali il servizio.
Quelli a carico degli enti affidamenti, sia attraverso la piattaforma comunale di Amministrazione Trasparente, sia attraverso la piattaforma dell’ANAC, mirano a realizzare una informazione preventiva ed un controllo successivo da parte di tutti gli attori interessati alla gestione dei servizi pubblici (cittadini, associazioni, imprese, forze politiche e sindacali ecc.), ciascuna interessata alla sana, economica e regolare gestione di servizi erogati a vantaggio della comunità amministrata.

Articolo di Eugenio De Carlo


 

[1] Comma 461 Servizi pubblici: Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una "Carta della qualità dei servizi", da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;…”

[2] “Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli

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