Compensazione fattura di acquisto con una posizione tributaria TARI
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiAlla luce della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina n.974/2023 del 25/10/2023, si chiede un chiarimento circa la sospensione di 85 giorni, causa covid, prevista dall’art. 67 del DL 18/2020 per i provvedimenti che si sarebbero potuti emettere entro il 31 dicembre 2020.
Secondo tale sentenza, la sospensione in oggetto, non ha natura generalizzata e dunque non ha valore e non può operare anche per gli anni successivi al 2020.
La norma infatti, aveva natura e carattere di urgenza; cessata l'urgenza, la sospensione non trova più ragione di essere applicata.
L’art. 67 del D.L. n. 18/2020 ha previsto che “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, impedendo nel periodo iniziale della pandemia, nel quale sia gli enti che i contribuenti erano ovviamente concentrati su altre problematiche, di poter espletare l’ordinaria attività di accertamento tributario. Il periodo di sospensione di 85 giorni, per effetto del comma 4 del medesimo articolo, ha comportato un allungamento del termine decadenziale per un periodo coincidente con il medesimo periodo di sospensione. Il comma 4 ha, infatti previsto che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
L’art. 12, comma 1, della citata legge n. 159/2015 prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni impartite dallo Statuto del contribuente che diversamente non permettono l’estensione di tali termini.
Ciò significa che per tutti gli anni di imposta, la cui attività accertativa avrebbe potuto essere svolta nel periodo di sospensione, si è ottenuto un allungamento dei termini accertativi di 85 giorni (periodo coincidente con la durata del periodo di sospensione).
Di seguito il riepilogo esplicativo dei nuovi termini:
Termine accertamento violazione per omesso versamento
Anno |
Termine accertamento pre COVID |
Termine accertamento post COVID |
2015 |
31/12/2020 |
26/03/2021 |
2016 |
31/12/2021 |
26/03/2022 |
2017 |
31/12/2022 |
26/03/2023 |
2018 |
31/12/2023 |
26/03/2024 |
2019 |
31/12/2024 |
26/03/2025 |
Termine accertamento violazione per omessa dichiarazione
Anno |
Termine accertamento pre COVID |
Termine accertamento post COVID |
2014 |
31/12/2020 |
26/03/2021 |
2015 |
31/12/2021 |
26/03/2022 |
2016 |
31/12/2022 |
26/03/2023 |
2017 |
31/12/2023 |
26/03/2024 |
2018 |
31/12/2024 |
26/03/2025 |
Per le violazioni relative all’anno 2020 e seguenti, ovviamente trattandosi dell’anno nel quale era possibile adempiere ordinariamente, non si applica l’allungamento dei termini decadenziali per l’attività accertativa.
23 novembre 2023 Luigi D’Aprano
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Risposta dell'Avv. Lorella Martini
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