Contabilizzazione somma ottenuta a seguito di esito positivo di due gradi di giudizio

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
27 Novembre 2023

In una causa contro lo stato per il riversamento di somme per compensazione ambientale, per due gradi di giudizio abbiamo avuto un esito positivo, tant'è che con atto di pignoramento abbiamo avuto il trasferimento della somma. Ora in attesa della sentenza di cassazione chiedo: 1) qual è il modo corretto di accertare tali somme? (avevo pensato ad un capitolo in e. e u. a partita di giro; 2) esiste un modo per far fruttare questa somma prima della sentenza definitiva?

Risposta

Dalla formulazione del quesito sembra potersi dedurre che la richiesta riguardi le modalità di contabilizzazione da seguire provvisoriamente “in attesa della sentenza di cassazione” relativamente alle somme riscosse per compensazione ambientale; al riguardo si osserva che, anche nel caso di una contabilizzazione provvisoria, non appare condivisibile la soluzione prospettata (partite di giro) stante le prescrizioni recate dal paragrafo 7.1 del principio contabile applicato n. 4/2, che limita la possibilità di utilizzare tale modalità precisando che “”I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell´ente””.

SI ritiene che le somme in argomento vadano contabilizzate nei normali titoli di bilancio. In particolare per quanto riguarda la spesa, in attesa di definire le modalità di utilizzo delle somme stesse, potrà essere istituito uno specifico accantonamento nella Missione 20 Programma 3 (“Altri fondi”): le risorse così accantonate dovranno quindi essere utilizzate, mediante apposite variazioni di bilancio, per finanziare le spese che si vorranno effettuare ovvero l’eventuale rimborso allo Stato in caso di esito non favorevole all’Ente del giudizio di Cassazione.

Per quanto concerne la seconda domanda, si evidenzia che l’Ente è soggetto al regime di Tesoreria Unica previsto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sistema che è stato successivamente caratterizzato da un continuo processo di aggiornamento normativo, fino ad ipotizzare il superamento dello stesso (cosa peraltro mai avvenuta): attualmente il termine finale per la sospensione del regime di Tesoreria Unica mista (ex art. 35 del d.l. n. 1/2012 e successive modificazioni) è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 ad opera dell’art. 1, comma 636, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022). In vigenza  delle regole della Tesoreria Unica non è ammessa la possibilità per un Comune di investire le disponibilità liquide eccedenti il proprio normale fabbisogno (si veda al riguardo la delibera n. 116/2021 della Corte dei conti del Veneto che ha ritenuto ”” … la possibilità di gestione attiva della propria liquidità da parte del Comune incompatibile con il vigente quadro normativo in materia, almeno così come delineato fino al termine di sospensione del sistema di tesoreria mista “”.

23 novembre 2023        Ennio Braccioni

 

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