Il potere di rimozione dei veicoli da parte degli ausiliari del traffico comunali

Presupposti normativi

Servizi Comunali Attività di controllo Codice della strada
di Suppa Giovanni
01 Dicembre 2023

La figura dell’ausiliario del traffico (o della sosta) è stata regolata ex novo dall’art. 12-bis del Codice della Strada “Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata”, introdotto dall’art. 49 del D.L. 76/20, convertito nella Legge 120/20, che ha provveduto ad abrogare i commi 132 e 133 dell’art. 17 della Legge 127/97, che già disciplinavano le diverse figure appartenenti alla categoria degli ausiliari del traffico. L’introduzione dell’articolo 12-bis del Codice della Strada ha ampliato, rispetto al passato, i poteri dell’ausiliario del traffico. 

La qualifica di pubblico ufficiale
Ai sensi dell’articolo 12-bis, comma 2, del C.d.S., gli ausiliari del traffico, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 C.P.). Recentemente, anche la Corte di Cassazione ha confermato tale qualifica in capo alla citata figura (Cass. PEN., VI sezione, 19/07/23 n° 31409).

Per effetto dell’attribuzione delle funzioni inerenti l’attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di fermata e sosta, conferite con apposito decreto del Sindaco, gli ausiliari devono conformarsi alle regole generali dettate dal Codice della Strada, comprese le modalità di accertamento e tutte le correlate fasi del procedimento sanzionatorio. 
Le attività svolte dagli addetti di cui sopra, impongono necessariamente che, nei casi previsti dagli articoli 200 (Contestazione e verbalizzazione delle violazioni) e 201 (Notificazione delle violazioni) del Codice della Strada, gli stessi procedano con la redazione di un verbale di contestazione, fide facente ex articolo 2700 Codice Civile, proprio alla luce dell’attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale, identico, negli elementi costitutivi, a quello utilizzato dagli agenti di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 C.d.S. e i cui contenuti sono chiaramente previsti dall’articolo 383 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del vigente Codice della Strada. Tale verbale di accertamento della violazione dovrà, poi, esser gestito nelle fasi procedimentali direttamente dai Comandi di Polizia Locale del comune in cui i citati ausiliari prestano la propria attività. Conseguentemente, al solo scopo di redigere il verbale di accertamento con tutti gli elementi necessari, gli ausiliari del traffico possono chiedere l’esibizione dei documenti relativi sia al veicolo che al conducente-trasgressore. In considerazione del fatto che la citata figura professionale può applicare, autonomamente, la sanzione amministrativa pecuniaria principale potrà, conseguentemente, eseguire e verbalizzare anche le (sole) sanzioni accessorie previste nell’articolo 215 del Codice della Strada, indicando nel verbale di contestazione anche gli eventuali motivi che impediscono l’adozione di quest’ultime.

Limiti al potere di accertamento degli ausiliari
Secondo quanto previsto dall’articolo 12-bis del C.d.S. agli ausiliari del traffico compete, quindi, il potere di accertamento e di contestazione immediata delle infrazioni di cui agli articoli 7 C.d.S. (Circolazione nei centri abitati), 157 C.d.S. (Arresto, fermata e sosta dei veicoli) e 158 C.d.S. (Divieto di fermata e di sosta dei veicoli), in ragione delle funzioni loro attribuite. A parere di chi scrive, a tale figura professionale è permesso accertare soltanto le fattispecie di violazioni incluse negli articoli indicati, anche se la previsione di cui al comma 1 dell’articolo 12-bis C.d.S. relativamente all’inclusione delle aree verdi tra le zone ove esercitare i poteri di accertamento delle violazioni potrebbe far sorgere dei dubbi. A riguardo, si evidenzia che per “aree verdi” si debba far riferimento all’accezione urbanistica del termine. Le aree verdi sono quindi tutte quelle zone costituite da parchi e giardini situate nell’area urbana non edificabile. In tali luoghi, pertanto, possono esser sanzionate soltanto le violazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158 del Codice della Strada rimanendo precluse a tutte le categorie di ausiliari del traffico, le attività di accertamento delle violazioni ai vari regolamenti comunali che disciplinano tali aree verdi.

Il potere di disporre la rimozione dei veicoli  
Considerato tutto quanto sopra esposto, si ribadisce che a tutti gli ausiliari del traffico è conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli oggetto di sanzione ma in funzione dell’ambito territoriale in cui possono esercitare, secondo la specifica “sotto categoria” di appartenenza, le loro attività di accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata dei veicoli.
La rimozione può essere disposta in tutti i casi in cui essa costituisce sanzione amministrativa accessoria a una violazione per divieto di sosta o di fermata accertata e, più in generale, in tutti i casi in cui, pur non essendo prevista come sanzione accessoria, debba essere disposta perché il veicolo costituisce pericolo o intralcio alla circolazione.
L’articolo 12-bis, comma 4, C.d.S., stabilisce infatti che agli ausiliari del traffico sia concesso il potere di rimozione forzata dei veicoli in tutti i casi previsti dall’articolo 159 C.d.S. (Rimozione e blocco dei veicoli). Occorre sottolineare che la nuova norma, rimandando genericamente all’articolo 159 C.d.S., conferisce la possibilità di procedere alla rimozione dei veicoli in tutti i casi in cui tale sanzione accessoria consegua all'accertamento delle violazioni di sosta o di fermata di rispettiva competenza. 
C.d.S. - Art. 12-bis, comma 4: "Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo."

Conclusioni
Concludendo, è opportuno evidenziare che con l’introduzione del nuovo articolo 12 bis nel Codice della Strada, la figura professionale dell’ausiliario del traffico, che ha vissuto fin dalla sua istituzione nell’anno 1997, incertezze e contrapposizioni svariate, oggetto di coinvolgimenti dottrinali, giurisprudenziali e di prassi, può oggi godere di un chiaro inquadramento giuridico e di conseguenti competenze e qualifiche ben delineate.

Si riporta di seguito l’articolo 12-bis C.d.S. ed il testo dell’Allegato A) alla Circolare Ministeriale prot. n. 7923 del 22/10/2020 “Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata”. Si allega anche un modello di nomina di ausiliario del traffico comunale mediante decreto del Sindaco.

C.d.S. - Art. 12-bis
Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata

1. Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni io materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.
2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.
5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale, e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell'amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.
6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SCHEDA ILLUSTRATIVA - Allegato 2 alla Circolare Min. n. 7923 del 22/10/2020
“Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata”

L'art. 49, comma 5 -ter), lettera d) del D.L. 76/2020 introduce l’art. 12-bis del CdS, in materia di poteri di prevenzione e accertamento delle violazioni sulla sosta e fermata dei veicoli da parte dei cosiddetti ausiliari della sosta, precedentemente disciplinati dall'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che forniva un'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nei commi 132 e 133 citati.
L'art. 49, commi 5-duodecies) e 5-terdecies) del D.L. hanno, contestualmente, abrogato le norme appena richiamate il cui contenuto è stato in parte trasfuso nel nuovo art. 12-bis CdS. Quest'ultimo, tuttavia, contiene significative novità rispetto ai testi di legge previgenti chiarendo alcuni dubbi che nel tempo erano sorti sulle figure in argomento.
Rimane immutata la facoltà per i comuni, attraverso un provvedimento del Sindaco, di conferire ai dipendenti comunali o di società private e pubbliche, esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi, funzioni in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta nelle aree oggetto della sosta regolamentata o a pagamento.
Riguardo alla figura dei dipendenti comunali occorre sottolineare che, rispetto alla formulazione dell'art. 17, comma 132, della legge 127/1997, la nuova norma attribuisce agli stessi facoltà di accertare violazioni della sosta dei veicoli su tutto il territorio comunale, ma limitatamente all'ambito delle aree oggetto della sosta regolamentata o a pagamento.
Le medesime funzioni possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone al quale sono attribuiti oltre ai poteri di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, anche quelli in materia di circolazione e fermata sulle corsie riservate e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
L’art. 12-bis C.d.S. introduce la possibilità di conferire le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di fermata e sosta a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette all'attività di raccolta dei rifiuti urbani e pulizia delle strade.
Tale nuova figura potrà accertare le violazioni della fermata o della sosta che siano strettamente connesse all'attività di raccolta dei rifiuti o di pulizia delle strade. A titolo esemplificativo, i soggetti in questione potranno accertare la violazione della sosta o della fermata di un veicolo davanti ad un cassonetto dei rifiuti urbani o della sosta o della fermata di un veicolo ove vietata da apposita segnaletica per la pulizia della strada.
Il comma 2 dell’art. 12-bis C.d.S. riprende il contenuto dell'art. 68, legge 488/1999, prevedendo l'assenza di pendenze o precedenti penali quale presupposto che consente alle figure indicate di essere designate dal sindaco nelle funzioni, ma introduce l'obbligo dell'effettuazione di un'adeguata formazione della quale non sono stati indicati i dettagli.
In merito, considerato che l'obbligo di formazione era, comunque, da tempo, assolto in conformità a quanto indicato nelle circolari del 1997 e 1998 in materia di ausiliari della sosta(1), si ritiene opportuno confermare il principio secondo cui, in ragione delle particolari funzioni che tali soggetti sono chiamati a esercitare nel contesto della loro attività lavorativa e della qualifica che di conseguenza assumono, possa essere ritenuta adeguata la frequentazione di un corso teorico-pratico di formazione, della durata di almeno due mesi, tenuto da docenti esperti della materia. La formazione deve avere l'obiettivo di far raggiungere un'adeguata conoscenza delle principali norme sulla circolazione stradale, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice della strada relative alla sosta e fermata dei veicoli(2) e al procedimento sanzionatorio di cui al titolo VI. Ogni Comune potrà disciplinare le modalità di svolgimento del corso di formazione.
In considerazione delle medesime ragioni di continuità con il precedente regime, si ritiene che debba essere riconosciuta validità alla formazione ottenuta nel periodo di vigenza della precedente norma.
Pertanto, coloro che risultano già formati potranno esercitare le funzioni loro attribuite, senza soluzione di continuità, previo conferimento delle funzioni attraverso il rinnovo della designazione del Sindaco ai sensi del nuovo art. 12-bis C.d.S.(3).
Parimenti, alle medesime condizioni, deve essere riconosciuta la possibilità di continuare ad esercitare le medesime funzioni a coloro che erano già stati designati con provvedimento formale dal Sindaco e, seppur privi di adeguata formazione, hanno svolto attività di accertamento di violazioni in materia di sosta e di fermata.
L’art. 12-bis, comma 4, C.d.S., che riprende il contenuto dell'art. 68 della legge 488/1999, conferisce ai soggetti in argomento il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli artt.  7, 157 e 158 C.d.S., di redazione del relativo verbale nonché di rimozione dei veicoli ai sensi dell’art. 159 C.d.S., limitatamente agli ambiti in cui i soggetti in argomento hanno facoltà di procedere. Per quanto riguarda l'attività di rimozione dei veicoli occorre sottolineare che la nuova norma, rimandando genericamente all’art. 159 C.d.S.(4), conferisce la possibilità di procedere alla rimozione dei veicoli in tutti i casi in cui tale sanzione accessoria consegua all'accertamento delle violazioni di competenza.
Il comma 4 dell’art. 12-bis C.d.S. prevede, inoltre, la possibilità di accertare le violazioni in materia di sosta e fermata anche nelle zone limitrofe a quelle in cui hanno competenza i soggetti in argomento. Tale facoltà è prevista per tutti i soggetti richiamati nell’art. 12-bis e deve riferirsi alla sosta o alla fermata di veicoli che impediscano o creino intralcio all'attività che i soggetti in questione sono chiamati a svolgere. A titolo meramente esemplificativo, si fa riferimento all'ipotesi del veicolo lasciato in sosta nelle immediate vicinanze di un cassonetto dei rifiuti, ma non davanti allo stesso, in modo da creare intralcio all'attività di svuotamento da parte dei veicoli adibiti a tale uso, oppure lasciato in sosta in modo tale da impedire l'accesso alle strade o corsie riservate, oppure lasciato in sosta in corrispondenza della zona riservata alla sosta a pagamento o al parcheggio in modo da impedirne l'accesso, ecc.
Nelle condizioni sopra descritte, nelle zone limitrofe a quelle di competenza è consentita anche l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione del veicolo.
Per effetto dell'introduzione delle norme in esame all'interno del Codice della Strada, gli ausiliari della sosta, nell'attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione sosta e fermata dei veicoli, devono conformarsi alle regole generali del Codice della Strada stesso, tra cui, ad esempio, l'obbligo della contestazione immediata, la disciplina del procedimento sanzionatorio ecc.
Infine, si sottolinea che l’art. 12-bis, comma 6, C.d.S., consente l'utilizzo di tecnologia digitale o strumenti elettronici e fotografici per l'accertamento delle violazioni da parte dei soggetti in argomento.
La facoltà non consente, tuttavia, di derogare al principio della contestazione immediata che deve continuare a governare l'attività di tali soggetti. Pertanto, non è consentito il rilevamento a distanza della violazione, ma l'utilizzo di tali strumenti, che non devono essere omologati o approvati, deve rimanere circoscritto alla mera documentazione dell'illecito riscontrato quale agevolazione dell'attività di accertamento. A titolo esemplificativo, l'"ausiliario della sosta", che abbia preventivamente verificato l'assenza del trasgressore, potrà documentare la sosta irregolare di diversi veicoli contemporaneamente attraverso la registrazione con una videocamera, al fine di procedere in tempi successivi alla verbalizzazione.

Articolo di Giovanni Suppa

__________
Note
(1) Il riferimento è alle circolari n. 300/A/26467/110/26 del 25 settembre 1997 e n. 300/A/5042/1 10/26 del 17 agosto 1998 con le quali erano state fornite indicazioni sulle figure degli ausiliari della sosta a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 17, commi 132 e 133, della legge 127/1997.
(2) Artt. 7, 157, 158 e 159 CdS.
(3) Sebbene le funzioni rimangano le medesime, è mutato il presupposto giuridico per il conferimento, nonché il contenuto dell'esercizio delle stesse.
(4) Nella precedente formulazione della norma di cui all'art. 68 della legge 488/1999, la facoltà di disporre la rimozione era limitata alle ipotesi di cui all'art. 158, lett. b), c) ed) CdS.

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