Correzione o rettifica su atto di nascita estero di neo cittadino italiano in cui risulta mancante cognome della madre
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUn cittadino argentino ha inoltrato la dichiarazione di presenza prevista per la regolarità del soggiorno entro i termini di legge tramite la PEC di associazione umanitaria alla PEC della Questura di Vicenza.
Si chiede se ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis sia sufficiente tale ricevuta o se sia necessario che la Questura riscontri tale dichiarazione.
La dichiarazione di presenza è la dichiarazione in cui i cittadini stranieri provenienti da un Paese esente visto, attestano il loro ingresso in Italia.
L’articolo 1 comma 2 della Legge 28 maggio 2007, n. 68, dispone che “Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.”
- lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen, assolve l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza di cui all'art. 1, comma 2, della legge 28 maggio 2007, n. 68, all'atto del suo ingresso nel territorio dello Stato presentandosi ai valichi di frontiera e l’adempimento dell'obbligo è attestato mediante l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio (articolo 1);
- lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova, ovvero, se alloggiato in una delle strutture ricettive di cui all'articolo 109, comma 1, del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, mediante la dichiarazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo. L'adempimento dell'obbligo è attestato mediante il rilascio di copia della dichiarazione (articolo 2).
L’articolo 3-bis, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che “Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.”
L’articolo 2 comma 6 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dispone “Le disposizioni del presente Codice NON si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico”.
La Posta Elettronica Certificata (PEC) secondo la definizione contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera v-bis, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è un “sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi”. La PEC, introdotta nel nostro ordinamento con il dPR 11 febbraio 2005, n. 68, e disciplinata successivamente all’interno del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale.
Con questa modalità di invio il mittente ottiene dal proprio gestore di posta una ricevuta con precisa indicazione temporale, che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e degli eventuali documenti allegati allo stesso.
Assodato quindi che la dichiarazione di presenza non è un problema di sicurezza nazionale (o comunque non rientra nell’elenco delle limitazioni all’utilizzo delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale), si ritiene che l’invio via PEC della dichiarazione di presenza alla Questura sia sufficiente.
Ovviamente oltre alla dichiarazione di presenza dovrà essere esibita copia della nota di trasmissione.
4 Dicembre 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3054, sintomo n. 3086
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
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