Individuazione fasce di flessibilità (entrata e uscita) in assenza dei criteri stabiliti in sede contrattazione integrativa

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
07 Dicembre 2023

All'interno del CCNL 2022 art. 7 comma 4 lett. P) i criteri per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita possono essere oggetto di contrattazione integrativa; tuttavia nella contrattazione integrativa sottoscritta dall'Ente non è stata prevista né la fascia né i criteri per la sua individuazione. Da normativa nazionale o da giurisprudenza consolidata, come deve essere inquadrata detta fascia in termini temporali di orario per l'entrata e l'uscita del dipendente?

Risposta

Trattando di materia rimessa alla contrattazione integrativa decentrata la relativa previsione non può essere oggetto di determinazione unilaterale dell’amministrazione che deve limitarsi a definire l’orario di lavoro che rientra nello spazio decisionale degli enti, nel rispetto quando previsto del previsto confronto sindacale, e deve consentire di armonizzare lo svolgimento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti e deve tenere conto dei seguenti criteri:

  • ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
  • miglioramento della qualità delle prestazioni;
  • ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
  • miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.

Nel vigente assetto contrattuale la decisione circa l’articolazione dell’orario di lavoro è, quindi, di esclusiva pertinenza del datore di lavoro. Dal punto di vista delle relazioni sindacali è solo prevista l’informativa cui può seguire, se richiesta dalla controparte sindacale entro 5 giorni o dallo stesso datore di lavoro contestualmente all’informativa, il confronto (art. 5, comma 3, lettera a) Ccnl 21.5.2018). Quest’ultima è la modalità relazionale in base alla quale le parti si confrontano portando all’attenzione aspetti ritenuti significativi ed ha la durata massima di 30 giorni a conclusione dei quali viene redatto un verbale nel quale le parti riportano le proprie posizioni. Al termine del periodo del confronto l’Amministrazione riprende totalmente la propria autonomia e assumerà le decisioni che riterrà opportune, senza essere vincolato in alcun modo al verbale conclusivo del confronto.

In conclusione, in assenza di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa, si applica l’art. 8, comma 5, del CCNL 16.11.2022, laddove viene stabilito che in assenza di accordo le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, per cui si ritiene che l’amministrazione possa autodeterminarsi nell’individuazione delle fasce di flessibilità.

5 dicembre 2023            Angelo Maria Savazzi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6702, sintomo n. 6805

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×