Opposizione all'apposizione del numero civico sull'immobile e violazione della proprietà

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
07 Dicembre 2023

Si chiede un chiarimento in merito all’apposizione materiale del numero civico da parte del comune a spese del comune. Alcuni cittadini che si oppongono all’apposizione del numero civico infatti, sostengono che si configuri una violazione della proprietà, come procedere?

Risposta

L’attribuzione della numerazione civica, e la successiva apposizione del numero, sono espressamente previsti dalla normativa anagrafica.

In particolare:

- l’articolo 10 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che dispone Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio Decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna”

- l’articolo 42 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, che dispone 1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto nazionale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso“.

- l’articolo 43 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, che dispone “1. Gli obblighi di cui all'articolo 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.

4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'articolo 42.”

Anche ISTAT con la Circolare n. 912/2014/P del 15 gennaio 2014, avente per oggetto “Dati toponomastici su strade e numeri civici raccolti in occasione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, rammentava testualmente che secondo il Regolamento anagrafico" ha ricordato che ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, ordinata secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico. L’assegnazione dei numeri civici è estesa anche ai passi carrai, alle aree recintate provviste di un accesso all’area di circolazione e a tutti gli accessi che da precedenti istruzioni erano esenti (fabbricati rurali abitati per brevi periodi dell’anno, chiese, monumenti, fienili, legnaie, stalle e simili).

Nel 2018 sempre ISTAT nella pubblicazione “Istruzioni per l’ordinamento ecografico 2018” afferma che “La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le grotte, baracche, chioschi e simili adibite ad abitazioni, ai servizi di pubblica utilità e ad attività economiche. Sono esclusi gli ingressi delle chiese e gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia, come indicato in appresso.

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminose.

Le targhe debbono essere prescritte con le indicazioni a carico del Comune e apposte preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro. È consigliabile, specie nel territorio extraurbano, che sulle targhe sia indicato, oltre al numero civico, la denominazione dell’area di circolazione.”

L’apposizione della targhetta indicante il numero civico esterno è quindi obbligatoria su ogni accesso e tocca pertanto al Comune apporle (qui la lettura della norma "provvede alla indicazione della onomastica stradale e della numerazione civica" non lascia margini a interpretazioni, significa che mette giù i pali di supporto e le tabelle della onomastica e le targhette della numerazione civica).

Pertanto si suggerisce di esporre le ragioni dell’apposizione della targhetta del numero ai cittadini renitenti e, qualora il problema fosse la violazione della proprietà da parte degli incaricati del comune al montaggio, consegnare loro la targhetta del numero civico invitandoli ad apporlo secondo quanto previsto dalla normativa entro un termine preassegnato.

Non è previsto dalla normativa ma a volte un poco di buon senso può risolvere il problema.

5 dicembre 2023           Andrea Dallatomasina

 

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