Fruizione riposo compensativo maturato da dipendente passato poi in mobilità volontaria in altro Ente

Risposta del Dott. Luigi Oliveri

Quesiti
di Oliveri Luigi
08 Dicembre 2023

Un dipendente arrivato in mobilità volontaria presso il nostro Comune richiede di usufruire del giorno di riposo compensativo maturato per attività prestata nell'ente di appartenenza, di domenica, in occasione delle elezioni del 22/10/23. Tale dipendente ha cessato il servizio nel primo ente in data 31/10/23 ed ha iniziato il rapporto presso il ns. ente in data 01/11/23. Tale dipendente ha diritto ad usufruire della giornata di riposo compensativo o la perde?

Risposta

Secondo gran parte della dottrina e della giurisprudenza, pur non essendo più così qualificata dalla legge, la mobilità volontaria è una cessione del contratto.

Se davvero stessero così le cose, il dipendente vanterebbe nei confronti del nuovo datore di lavoro esattamente gli stessi diritti maturati col precedente, che non verrebbero cancellati per effetto della novazione soggettiva del datore, titolare del rapporto.

Tuttavia, il quesito riportato evidenzia l’erroneità della tesi esposta. La mobilità volontaria è istituto di solo diritto speciale del lavoro pubblico, analogo ma non coincidente con la cessione di contratto, per una ragione molto semplice: non si tratta solo di una novazione soggettiva del rapporto di lavoro, ma anche oggettiva.

Sarebbe solo soggettiva se il lavoratore continuasse a svolgere la propria attività nel medesimo luogo, con la medesima organizzazione, nell’identico ruolo, cambiando solo il datore. Tale fattispecie si presenta spesso nel privato, ove situazioni come cessione di ramo d’azienda implicano la successione tra un datore e l’altro nella gestione di rapporti di lavoro, che restano totalmente immutati. In questi casi, il contraente cedente è il precedente datore, il contraente ceduto è il lavoratore, il contraente cessionario è il datore subentrante.

Nel caso della mobilità volontaria, il lavoratore va a lavorare in altra sede, con altre regole. Il cedente è il lavoratore, il ceduto l’ente di provenienza, il cessionario l’ente di destinazione.

Ora, è corretto che il lavoratore conservi i diritti maturati nei confronti del precedente datore, inerenti alla gestione del rapporto di lavoro di ordine generale.

Molto discutibile è che per attività straordinarie rivolte a favore del solo ente cedente, debba sostenerne costi e conseguenze l’ente di destinazione.

Si riscontra, oltre tutto, una lesione alla buona fede e correttezza, sia da parte del lavoratore cedente, sia da parte del datore ceduto, che avrebbero dovuto conformare il loro comportamento a far sì che il lavoratore recuperasse l’attività prima del transito presso il nuovo ente.

Pertanto, laddove si dovesse ritenere sussistente il diritto del lavoratore al riposo compensativo, l’ente di destinazione potrebbe chiamare in solido il lavoratore transitato in mobilità e l’ente di provenienza, per chiedere il risarcimento del danno subito, posto che non poteva che ricadere esclusivamente sull’organizzazione dell’ente di provenienza l’onere del recupero orario connesso alla prestazione svolta dal dipendente.

5 dicembre 2023            Luigi Oliveri

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6705, sintomo n. 6808

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