Il nuovo delitto d’inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori

L’art. 12 D.L. 123/2023 e ruolo dei Sindaci

Servizi Comunali Attività di controllo Istruzione Sindaco
di Piccioni Fabio
06 Dicembre 2023

La L. 13/11/2023 n. 159 ha convertito, con modifiche, il D.L. 15/9/2023 n. 123, recante Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale - c.d. decreto Caivano. 
Il provvedimento, originariamente composto da 16 articoli, consta, a seguito della conversione, di 25 articoli, suddivisi in 4 capi. 

 Art. 570-ter. Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori: "Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. 
Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno".

L’art. 12 D.L. 123/2023, nel recare Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione, inserito nel capo III concernente Disposizioni in materia di offerta educativa, ricolloca il reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, già previsto come contravvenzione concernente l’attività sociale della pubblica amministrazione dall’art. 731 c.p. - che viene abrogato - nel nuovo art. 570-ter c.p., quale “delitto contro l’assistenza familiare”.
Ne deriva non soltanto l’applicazione del nuovo apparato sanzionatorio - pena detentiva della reclusione, al posto della pena pecuniaria, oblabile, dell’ammenda - ma anche la devoluzione della competenza del nuovo delitto al tribunale in composizione monocratica, con conseguente sottrazione della cognizione ratione materiae al giudice penale di pace.  La disciplina è costruita facendo riferimento, anche mediante incorporazione, all’art. 114 D.Lgs. 16/4/1994 n. 297, recante Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, integralmente riscritto in sede di conversione del decreto.

La vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.
Infatti, il nuovo art. 114, premesso che l’istruzione obbligatoria deve essere impartita per almeno 10 anni - al fine di consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18esimo anno di età, nonché l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi 2 anni degli istituti di istruzione secondaria superiore (art. 1 c. 622 L. 27/12/2006, n. 296) - al comma 1, stabilisce che il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (A.N.IST.), istituita dall'art. 62-quater C.A.D. di cui al D.Lgs. 7/3/2005, n. 82, individua i minori non in regola con l’obbligo e ammonisce, senza ritardo, il responsabile dell'adempimento dell'obbligo invitandolo a ottemperare alla legge.
Nelle more dell'attivazione dell'A.N.IST., i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche - secondo le modalità da definirsi in un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.).
Inoltre, ai sensi del comma 4, il dirigente scolastico è tenuto a verificare la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando chi risulti assente per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di 3 mesi, senza giustificati motivi. Conseguentemente, nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro 7 giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, il dirigente scolastico avvisa, entro 7 giorni, il sindaco affinché proceda all'ammonizione del citato responsabile invitandolo a ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza, senza giustificati motivi, di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato. 
In caso di violazione (comma 1) o di elusione (comma 4) dell'obbligo di istruzione, il sindaco - se il responsabile dell'adempimento dell’obbligo di istruzione, previamente ammonito, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione - quale pubblico ufficiale che ha avuto notizia del reato, deve, senza ritardo, farne denuncia per iscritto al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, ex art. 331 c.p.p.
Ai sensi del comma 6, si considerano giustificate le assenze dalla scuola degli alunni avventisti o ebrei, nel giorno di sabato, su richiesta dei genitori o dell'alunno, se maggiorenne - ex artt. 17 c. 4 L. 22/11/1988 n. 516 e 4 c. 4 L. 8/3/1989  n. 101. 

Il delitto di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori
Il nuovo art. 570-ter c.p. punisce: 

  • al comma 1, l’ipotesi di dispersione assoluta del minore, mai iscritto a scuola, con la reclusione fino a 2 anni. 
  • al comma 2, l’ipotesi dell’abbandono scolastico per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno, tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, con la reclusione fino a 1 anno. 

Trattasi di un delitto proprio, in cui il soggetto attivo di entrambe le fattispecie è il “responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione” - da identificarsi nei genitori o coloro che, a qualsiasi titolo, ne facciano le veci - che, nonostante il relativo ammonimento amministrativo del sindaco, ai sensi, rispettivamente, del comma 1 e del comma 4 dell’art. 114 D.Lgs. 297/1994, con invito a ottemperare alla legge, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, rispettivamente, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione e la sua assenza dalla scuola, o non ve lo presenti entro 1 settimana dall'ammonizione.
L’art. 12 c. 2 D.L. 123/2023, modificato in sede di conversione, con disciplina extra codicem, prevede che il pubblico ministero, quando acquisisce la notizia dei reati di cui all'art. 570-ter, deve informare senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 c.c.

Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze

Indietro

Approfondimenti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×