Pagamento prestazione occasionale agenti Polizia locale esterni

Risposta del Dott. Luigi Oliveri

Quesiti
di Oliveri Luigi
08 Dicembre 2023

L’Ente intende dare incarico per presidio del territorio ad altri agenti di polizia locale esterni (dipendenti di altri Comuni). L'incarico è tramite prestazione occasionale (non scavalco di eccedenza - art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004). Si chiede per il pagamento della prestazione se devono presentare notula con le ore effettuate e se dal compenso lordo devono essere pagati anche i contributi INPS e rilasciato loro cedolino. Notula in marca da bollo da euro 2?

Risposta

Le attività della polizia locale (come di svolgimento della funzione di qualsiasi attività o servizio di competenza dell’ente locale e della PA) comporta necessariamente l’instaurazione non solo del rapporto di servizio (che ha come titolo un contratto), ma del rapporto organico.

Quest’ultimo si instaura esclusivamente attraverso, appunto, l’inserimento del lavoratore nell’organico del comune, quindi con contratti di lavoro subordinato. Si noti che gli addetti alla polizia locale sono anche agenti di pubblica sicurezza e, a seconda del tipo configurazione delle attività, pubblici ufficiali.

Non è un caso che l’articolo 52, comma 4, del Ccnl 21.5.2018 disponga: “Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito per il personale dei profili della categoria A, per quelli dell’area di vigilanza”. La somministrazione stessa attenua il rapporto organico ed osta alla piena configurazione dell’agente di polizia locale come pubblico ufficiale.

Pertanto, quanto ipotizzato dal quesito si considera improcedibile. L’ente per attribuire ad agenti di polizia locale funzioni connesse alle competenze proprie degli agenti di polizia locale non può che assumerli con rapporti di lavoro subordinato.

Per altro, oltre a quanto si è rilevato in precedenza, è fin troppo semplice osservare che un ingaggio di agenti di polizia locale mediante contratti di collaborazione costituisce un’evidente dissimulazione di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, in totale contrasto con le previsioni dell’articolo 7, comma 5-bis e seguenti, del D.Lgs 165/2001. In particolare, il comma 5-bis dispone: “È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni”. Non vi è il minimo dubbio che un contratto come quello ipotizzato dal quesito sia una collaborazione per prestazioni lavorative personali, continuative e con modalità di esecuzione totalmente eterodeterminate dal committente. Il contratto, dunque, se stipulato si configura radicalmente nullo e fonte delle responsabilità indicate dalla norma.

6 dicembre 2023            Luigi Oliveri

 

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