L’ISTAT aveva rilevato nelle circolari illustrative delle procedure di censimento quanto segue: “Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali di personale da reclutare attraverso le procedure di cui ai punti a), b) e c), il Comune può avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nonché dei contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad esso assegnate (ai sensi del comma 1, art. 50 del d.l. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010), limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013 (comma 4, art. 50 del d.l.31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010).
Qualora per il reclutamento del personale sia necessario ricorrere alle modalità indicate nei punti a), b) e c), il Comune è chiamato al rispetto della normativa prevista per le differenti forme contrattuali di lavoro flessibile ovvero per il contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa (…)”.
Ora, poiché tutti gli incarichi a titolo oneroso di:
- collaborazione autonoma;
- prestazione professionale;
- collaborazione occasionale,
devono essere pubblicati:
- sul sito dell’ente, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, D. Lgs. 33/2013;
- sul portale degli incarichi, ai sensi dell’art. 53, c. 14, D.lgs. 165/2001, si ritiene che in tali fattispecie debbano rientrare anche gli incarichi affidati a soggetti esterni per la rilevazione del censimento.
7 dicembre 2023 Massimo Monteverdi
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