Novità concernenti l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e la tassazione dei redditi di lavoro dipendente
Agenzia delle Entrate – Circolare 16 maggio 2025, n. 4/E
FISCO OGGI – 12 dicembre 2023
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La tassazione non è separata se il ritardo è “cronico”
12 Dicembre 2023
L’imposizione è ordinaria ed è esclusa l’applicazione del regime speciale quando gli emolumenti sono pagati in più anni per cause che dipendono dalla volontà delle parti
I presupposti per assoggettare determinati redditi al regime della tassazione separata vengono meno se si tratta di emolumenti che il datore di lavoro elargisce al proprio dipendente con un ritardo da considerarsi fisiologico. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 29342 del 23 ottobre 2023.
Prima di esaminare nel merito la vicenda giudiziaria, occorre premettere che il regime della tassazione separata è applicabile ad alcune tipologie di redditi che, pur essendo percepiti in un dato momento, sono imputabili a più periodi d’imposta. Si tratta, quindi di redditi aventi una formazione pluriennale.
L’elenco dei proventi soggetti alla tassazione separata è contenuto nell’articolo 17 del Testo unico sulle imposte dirette, Dpr n. 917/1986.
Rientrano tra questi proventi, ad esempio, il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, le plusvalenze realizzate per effetto della cessione di aziende o di terreni edificabili, le indennità per la perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani.
Molto probabilmente, l’applicazione dei normali criteri di tassazione a queste tipologie di redditi determinerebbe una tassazione particolarmente gravosa per il contribuente, soprattutto a causa della progressività delle aliquote Irpef.
Il legislatore ha, quindi, previsto dei criteri alternativi di tassazione, in modo da evitare che questi redditi pluriennali siano tassati interamente con le aliquote previste per l’anno in cui i redditi stessi sono percepiti.
Nel caso in esame, il problema è sorto a seguito del diniego tacito, da parte dell’Amministrazione finanziaria, alla richiesta di un rimborso Irpef presentata da un contribuente. Quest’ultimo, in particolare, aveva presentato l’istanza di rimborso, ritenendo di aver applicato, ai redditi da lui percepiti, l’aliquota ordinaria del 43% in luogo dell’aliquota del 38% applicabile al caso concreto secondo il criterio della tassazione separata.
La Ctr del Lazio, con decisione n. 2900/2022, ha accolto la tesi del contribuente.
In sede di ricorso per Cassazione, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che, nel caso specifico, il ritardo con il quale il datore di lavoro (si trattava di una Asl) erogava gli emolumenti al dipendente, non era eccezionale, ma doveva ritenersi fisiologico e, pertanto, venivano meno i presupposti per l’applicazione del regime della tassazione separata.
Al riguardo occorre precisare che la lettera b) del primo comma del citato articolo 17 del Tuir, prevede la tassazione separata per gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.
Il regime in esame è, quindi, escluso, se il pagamento avviene in ritardo per cause che dipendono dalla volontà delle parti.
Soprattutto per effetto di questa disposizione i giudici della cassazione hanno affermato che “…il regime della tassazione separata va escluso se la corresponsione degli emolumenti viene effettuata in un periodo d’imposta successivo che superi il ritardo fisiologico”.
Considerato che il legislatore, in tema di tassazione separata, non prevede un criterio specifico per stabilire se si tratti o meno di “ritardo fisiologico”, l’ordinanza in esame ha ritenuto che debba essere il giudice a stabilire se si sia in presenza di un ritardo fisiologico.
Ciò sulla base del potere che viene assegnato al giudice dagli articoli 1183 cc, norma che disciplina il tempo di adempimento delle obbligazioni, e 97 della Costituzione, norma che disciplina i criteri per l’organizzazione dei pubblici uffici.
In motivazione sono state richiamate le pronunce, sempre della Corte di cassazione, n. 3581/2020 e n. 33525/2022, con le quali era già stato espresso il seguente principio: in tema di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non sono qualificabili come “arretrati”, a fini della tassazione separata, gli emolumenti per i quali il ritardo nella loro corresponsione sia fisiologico tenuto conto della natura del rapporto dal quale derivano.
In base a quanto sopra evidenziato, preso atto che il ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte della Asl era da ritenersi cronico, i giudici hanno ritenuto corretta la tesi dell’Amministrazione finanziaria in merito alla tassazione ordinaria dei redditi percepiti dal contribuente.
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