Recupero somme in caso di occupazione abusiva di alloggio popolare Ater

Risposta dell'Avv. Lorella Martini

Quesiti
di Martini Lorella
16 Dicembre 2023

In caso di occupazione abusiva di un alloggio popolare di proprietà dell' Aterp da parte di un cittadino che non dichiara alcunché ai fini dei tributi locali (tari-idrico), qual e' la prassi da adottare per non incorrere in contenziosi?

Risposta

Premessa: l’occupazione abusiva di una casa popolare integra da sempre il reato di “invasione di terreni o edifici” di cui all’art. 633 c.p., per cui la circostanza ben potrebbe essere oggetto di denuncia. In seno al procedimento penale il soggetto danneggiato può chiedere il risarcimento dei danni subiti (tra cui quanto pagato per gli eventuali consumi dell’occupante abusivo ovvero per le imposte che, se l’occupazione fosse stata legittima, sarebbero state a carico dell’occupante).

Per rientrare nel materiale possesso dell’immobile, è però necessario avviare un’azione giudiziaria in sede civile (azione di reintegra nel possesso entro l’anno, ovvero, ma per il solo proprietario, azione di rivendicazione) che accerti l’illegittimità dell’occupazione e, quindi, una volta ottenuta la sentenza (titolo esecutivo) procedere all’esecuzione per rilascio.

Ricordiamo che con il recente “pacchetto sicurezza” le misure a contrasto delle occupazioni abusive sono state inasprite. A tal proposito viene introdotto il reato di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”, perseguibile a querela della persona offesa, che prevede la reclusione da due a sette anni, nei confronti degli occupanti di immobili altrui, mediante violenza o minacce e se impediscono il rientro del proprietario nel medesimo immobile.

Tanto precisato come quadro generale, ricordiamo che già il cd. “Piano Casa”, introdotto dal decreto legge 47/2014, all’art. 5, ha stabilito che “chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo NON può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.

Quanto alla Tari, presupposto dell’imposta è il possesso, occupazione, detenzione a qualsiasi titolo di locali suscettibili di produrre rifiuti. Per quanto non si sono rinvenuti precedenti specifici sul punto, atteso che anche in ipotesi di abitazioni abusive la Tari è dovuta, si ritiene che l’occupante abusivo sia tenuto al versamento dell’imposta sui rifiuti.

13 dicembre 2023           Lorella Martini

 

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