In condhotel, oltre all'ingresso principale, accesso secondario utilizzato da proprietario di un'unità abitativa

Risposta del Dr. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
20 Dicembre 2023

E’ possibile che all'interno di un hotel esista, oltre all'ingresso principale, un accesso secondario utilizzato da proprietario di un'unità abitativa che insiste nel medesimo immobile all'ultimo piano e per accedere alla quale è necessario passare per le rampe di scale che portano alle camere negli altri piani dell'hotel? Come potrebbe assicurarsi il rispetto dell'art.109 TULPS? Il condhotel, struttura che prevede camere e unità residenziali, richiede ad es, una sola portineria.

Risposta

Il condhotel costituisce una innovativa figura giuridica che riguarda “gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati“.

La figura del condhotel nasce negli Stati Uniti con la funzione di potenziamento del turismo e riqualificazione degli esercizi alberghieri. In Italia, questo tipo di soluzione abitativa ha trovato un definitivo riconoscimento legislativo con il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella L. 11 novembre 2014, n. 164.In attuazione di detta legge, è stato adottato il D.P.C.M. 22 gennaio 2018 n. 13.

I condhotel devono possedere delle caratteristiche (definite dal DPCM 13/2018) che attengono sia ad aspetti tecnici sia funzionali delle strutture ricettive.

L’art. 109 TULPS dispone, invece, che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui sopra  comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione.

Pertanto, l’adempimento previsto dal citato TU riguarda solo le persone che alloggiano temporaneamente e non quelle aventi la residenza abituale.

Dunque, più che l’aspetto strutturale della fattispecie giuridica innovativa (come, del resto, per i ben and breakfast all’interno dei condomini) occorrerà soffermarsi sull’aspetto funzionale-finalistico collegato alla presenza temporanea delle persone che transitano dalla struttura alberghiera.

 

20/12/2023      Dr. Eugenio De Carlo

 

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